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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03090/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla cancellazione di una lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli, disposta a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro che si assumeva intercorso nell'anno 2010 con un'azienda agricola. La interessata aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi, ma la domanda è stata rigettata in appello. In cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 276 e 277 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'INPS fosse inammissibile perché notificato oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 435 c.p.c. e comunque oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., assumendo che la sentenza di primo grado fosse stata notificata presso il domicilio eletto dall'ente; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., contestando la valutazione delle prove testimoniali compiuta dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa all'art. 435 c.p.c., affermando che il termine di dieci giorni per la notificazione dell'appello nel rito del lavoro non è perentorio e che la sua inosservanza non comporta decadenza dall'impugnazione; ha inoltre escluso la decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. perché la sentenza di primo grado non risultava notificata al difensore costituito. La censura relativa all'art. 325 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi. È stato poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione al di fuori dei limiti del vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    Il termine assegnato all'appellante per notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio; la sua violazione non determina decadenza dall'impugnazione.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre solo da una valida notificazione della sentenza al difensore costituito; in mancanza di tale notificazione, il termine non inizia a decorrere.

  • artt. 276 e 277 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia è stata reputata infondata/inconferente rispetto alla soluzione adottata dai giudici di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura era diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio e non un reale errore sull'onere della prova.

  • art. 2700 c.c.

    La doglianza è stata utilizzata per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie, non per un effettivo tema di fede privilegiata dell'atto pubblico.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama il potere di correggere la motivazione, anche in presenza di motivazione omessa su una questione di diritto, quando la decisione sia comunque corretta nel risultato.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È evocato il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo a sostegno della correzione della motivazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul fatto è ammesso solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale così come reinterpretato dalle Sezioni Unite.

  • art. 152 att. c.p.c.

    Non è stato applicato il regime di esenzione dalle spese, poiché non risultavano integrati i presupposti per controversie in materia di previdenza e assistenza nel senso rilevante ai fini della norma richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la tardiva notificazione dell'appello rispetto al termine di dieci giorni ex art. 435 c.p.c. non è di per sé causa di inammissibilità, perché quel termine non ha natura perentoria.
  • Il termine breve per impugnare decorre solo dalla notificazione della sentenza al difensore costituito della parte; una notificazione eseguita in modo diverso non fa decorrere la decadenza.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, salvo i limiti del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • La mancanza di motivazione su una questione di diritto non comporta cassazione quando la decisione sia comunque corretta nel dispositivo, potendo la Corte correggere la motivazione in un'ottica di economia processuale.
  • La parte soccombente nel ricorso per cassazione è tenuta al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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