Cassazione Penale, Sentenza n. 33672/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L'imputata aveva concordato, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e in concorso con altri soggetti, la pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa, per fatti commessi fino al 17 giugno 2021. Il reato riguardava l'emissione di fatture per operazioni inesistenti connesse a lavori agevolabili ai sensi del d.l. n. 34 del 2020, funzionale alla formazione illecita di crediti d'imposta poi ceduti a un terzo. La sentenza di patteggiamento aveva inoltre disposto la confisca di beni per equivalente, fino all'importo di euro 131.772,17. La ricorrente ha impugnato esclusivamente la statuizione ablativa, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 per mancato accertamento del profitto individualmente conseguito, sostenendo che il credito d'imposta generato dalla società e successivamente monetizzato mediante cessione non era mai entrato nella sua disponibilità. Con il secondo motivo ha contestato la confisca per equivalente per difetto dei presupposti di residualità e sussidiarietà, poiché la sentenza non avrebbe spiegato l'impossibilità di procedere alla confisca diretta dei crediti d'imposta o di altra utilità, né avrebbe considerato che il profitto risultava ceduto a un terzo e sottoposto a sequestro diretto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della sentenza di patteggiamento limitatamente alla confisca estranea all'accordo delle parti. Ha accolto i motivi, rilevando che il giudice si era limitato ad affermare apoditticamente che l'importo confiscato costituiva il profitto della condotta concorsuale, senza chiarire se il sequestro preventivo originario riguardasse anche il reato oggetto del patteggiamento o soltanto i reati di truffa contestati ad altri imputati. Tale omissione impediva di determinare sia l'intero profitto confiscabile sia il vantaggio patrimoniale individualmente conseguito. La Corte ha inoltre rilevato che, in un contesto societario, la confisca per equivalente avrebbe richiesto la verifica preliminare dell'assenza dei proventi nella sfera patrimoniale dell'ente nel cui interesse il reato era stato commesso e dell'impossibilità di procedere alla confisca diretta. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica.
Norme richiamate
La responsabilità contestata comprendeva il concorso di persone nel reato.
È il reato oggetto dell'applicazione della pena concordata, relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La confisca deve essere determinata sulla base del profitto effettivamente riferibile al reato e, per ciascun concorrente, al vantaggio patrimoniale individualmente conseguito; la confisca per equivalente presuppone l'impossibilità della confisca diretta.
La sentenza di patteggiamento può essere impugnata limitatamente a una statuizione di confisca estranea all'accordo delle parti.
Il testo richiama delitti di truffa ai danni dello Stato contestati ad altri imputati, senza ulteriori indicazioni sul relativo titolo specifico.
Il reato riguardava fatture per operazioni inesistenti connesse a lavori agevolabili secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione limitatamente alla statuizione di confisca estranea all'accordo delle parti.
- In caso di concorso di persone nel reato, la confisca non può essere applicata in via solidale nei confronti dei concorrenti: ciascuno risponde nei limiti del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito, che deve essere accertato mediante prova nel contraddittorio. Solo quando non sia possibile individuare la quota di arricchimento individuale è consentita la ripartizione in parti uguali.
- Quando il reato è commesso in un contesto societario nell'interesse dell'ente, la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica richiede la verifica che il profitto non sia rinvenibile nella sfera patrimoniale dell'ente e che non sia possibile procedere alla confisca diretta del profitto, del prodotto o del prezzo del reato.
- La motivazione sulla confisca per equivalente non può limitarsi ad affermare genericamente che una determinata somma costituisce il profitto del reato: il giudice deve chiarire la riferibilità del profitto al reato contestato, la quota individuale eventualmente conseguita e l'impossibilità della confisca diretta.
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