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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21949/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento retributivo di alcuni dipendenti ai quali, nel corso del rapporto, era stato riconosciuto un superminimo individuale. A seguito degli aumenti previsti dal CCNL industria alimentare 2013, i lavoratori hanno chiesto il pagamento delle differenze retributive sostenendo l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli incrementi dei minimi contrattuali. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che la società non avesse manifestato la volontà di assorbire il superminimo e che, anzi, la condotta tenuta nel tempo e la modalità di corresponsione in busta paga deponevano per la non assorbibilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha denunciato, in sintesi, omesso esame di fatti decisivi e violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e delle norme collettive applicabili, sostenendo che l'aumento retributivo fosse in realtà articolato in quattro tranches e che il comportamento delle parti dovesse condurre a ritenere legittimo l'assorbimento; ha inoltre invocato la violazione dell'art. 41 Cost. I lavoratori hanno resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello, pur respingendo l'impugnazione della società, avesse affermato in motivazione l'assorbibilità futura del superminimo, negando l'esistenza di un patto individuale contrario già accertato in primo grado. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, sia perché non scrutinabili per omesso esame di fatti storici in presenza di doppia conforme, sia perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha poi ritenuto gli altri motivi inammissibili perché formulati in modo promiscuo e, comunque, diretti a contestare l'accertamento di fatto sulla volontà della società di non avvalersi dell'assorbimento. Ha quindi confermato che l'interpretazione del regolamento contrattuale e la valutazione degli indici fattuali spettano al giudice di merito, il quale può superare la presunzione di assorbimento del superminimo se la prova acquisita depone per una diversa volontà delle parti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché i lavoratori erano già integralmente vittoriosi nel dispositivo della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei lavoratori. Ha confermato la decisione di merito favorevole ai dipendenti, con condanna della società al pagamento della metà delle spese di lite e compensazione della restante metà per la soccombenza reciproca determinata dall'inammissibilità del ricorso incidentale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di legittimità è scrutinabile nei limiti propri dei singoli motivi; non è consentito usare in modo promiscuo le diverse doglianze per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del regolamento contrattuale collettivo e individuale resta riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    La censura è ammissibile solo se indica specificamente l'errore di interpretazione commesso dal giudice di merito, non bastando contrapporre una lettura alternativa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Fuori dall'omesso esame di un fatto decisivo, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o incomprensibile determinano nullità della sentenza.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne accoglie la censura perché volta a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma senza incidere sull'esito del giudizio, che resta fondato sull'accertamento della volontà contrattuale e sui limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ultima parte

    È stata riservata la motivazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Applicato per compensare metà delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca sul ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti storici è precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • L'interpretazione di un regolamento contrattuale collettivo o di una pattuizione individuale appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione mancante nei limiti del minimo costituzionale.
  • Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è censurabile in cassazione la scelta del giudice di merito per una delle letture plausibili, se la motivazione è logica e congrua.
  • La presunzione generale di assorbimento del superminimo può essere superata da elementi fattuali idonei a dimostrare una diversa volontà delle parti, desumibile anche dal comportamento tenuto nell'esecuzione del rapporto.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando la parte è già integralmente vittoriosa nel dispositivo e contesta solo argomentazioni della motivazione priva di autonoma incidenza lesiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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