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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 634/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato il GUP riconoscendo a carico di Veronica Buratti il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) con pena rideterminata. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: (1) vizio per difetto della condizione di procedibilità alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022, sostenendo che la querela era stata proposta da soggetto diverso dal titolare dell'esercizio e senza procura; (2) vizio di diritto sulla qualificazione della fattispecie come furto consumato e non tentato, perché la persona offesa avrebbe tenuto la ricorrente sotto costante osservazione impedendole di conseguire il possesso autonomo della refurtiva (richiamo al precedente Sez. Un. n.52117/2014).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al carattere tentativo del furto: la giurisprudenza afferma che la consumazione del furto si verifica quando l'agente consegue, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, il che può verificarsi anche se la refurtiva rimane nella sfera di vigilanza della persona offesa. Ha altresì respinto il motivo relativo al difetto di querela: la querela proposta dal figlio del proprietario è stata ritenuta valida in quanto il bene giuridico protetto è anche il possesso di fatto, e il possessore di fatto ha legittimazione a proporre querela. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod.pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; i giudici hanno interpretato che il momento consumativo si realizza con la sottrazione e il conseguimento della disponibilità della cosa, anche se per breve tempo

  • art. 625 n.2 cod.pen.

    Prevede le circostanze aggravanti del furto; applicata nella qualificazione del fatto come furto aggravato

  • d.lgs. n.150/2022 (art. 85)

    "Per i reati perseguibili a querela ... il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"

    La ricorrenza di tale norma è stata esaminata: essa non ha impedito il procedimento perché la querela ritenuta valida (presentata dal figlio del titolare) soddisfa la condizione di procedibilità

  • art. 56 cod.pen.

    Disciplina il tentativo; citato in relazione alla questione se il fatto fosse rimasto allo stadio di tentativo o fosse consumato

  • art. 133 cod.pen.

    Criteri di commisurazione della pena: la Corte d'appello ha rideterminato la pena in base alla valutazione complessiva degli elementi previsti da questa norma

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (vizio di diritto); è la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente

Massime di principio

  • Per il furto commesso in esercizi commerciali la consumazione si verifica quando l'agente consegue, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa: la mera osservazione o il controllo visivo da parte della persona offesa non esclude automaticamente la consumazione se l'agente riesce ad allontanarsi o ad ottenere dominio sulla cosa
  • Il criterio distintivo tra tentativo e consumazione non è la distanza o il tempo di possesso, ma l'effettiva acquisizione del dominio sulla cosa da parte dell'agente; la presenza di sistemi di sorveglianza o di personale addetto che impediscano qualsivoglia possesso autonomo può invece far ritenere il fatto tentativo
  • La condizione di procedibilità per i reati perseguibili a querela può essere soddisfatta anche dalla querela proposta da chi abbia un rapporto di possesso di fatto (es. figlio, dipendente, custode), non necessariamente dal proprietario formale: il possessore di fatto è considerato persona offesa e legittimato a querelare
  • Le modifiche normative (es. d.lgs. n.150/2022) che incidono sulla procedibilità richiedono attenzione alle date e ai soggetti che hanno avuto notizia del fatto; tuttavia, se la querela è materialmente proposta da un soggetto riconosciuto come persona offesa in senso possessorio, il vizio formale può essere superato
  • In sede di cassazione i motivi chiaramente infondati o basati su errata interpretazione giurisprudenziale consolidata possono condurre a declaratoria di inammissibilità e a condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende

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