Cassazione Civile, Ordinanza n. 19084/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garanti)
La controversia
La controversia originava da un giudizio riunito di accertamento negativo promosso dai fideiussori di una società fallita e da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in relazione a rapporti di conto corrente e conto anticipi. In primo grado era stata accertata la nullità di alcune pattuizioni (interessi rinviati agli usi di piazza, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto) e, all’esito della CTU contabile, era stato escluso un credito della banca verso i fideiussori. La Corte d’appello aveva confermato, rilevando che, in un giudizio di accertamento negativo, spettava alla banca dimostrare l’esistenza e l’entità del credito e che la documentazione prodotta era incompleta. Nel ricorso per cassazione la banca deduceva, da un lato, la violazione del principio del legittimo affidamento, sostenendo che l’ammissione del proprio credito al passivo del fallimento della società garantita avrebbe consolidato la sua aspettativa creditoria; dall’altro, la violazione dell’art. 2729 c.c., assumendo che tale ammissione e la documentazione monitoria integrassero presunzioni gravi, precise e concordanti dell’esistenza del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su un fatto nuovo, non risultante dalla sentenza impugnata né allegato come dedotto nei gradi di merito, cioè l’ammissione al passivo del fallimento del credito della banca e il conseguente preteso legittimo affidamento. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo sia per novità, nella parte fondata sul medesimo fatto non introdotto ritualmente nei precedenti gradi, sia perché la censura era generica e tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, non consentita in cassazione. La banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un diverso riparto dell’onere della prova, ma la Corte non affronta il merito della doglianza perché la censura è dichiarata inammissibile per novità.
Invocato per sostenere che l’ammissione al passivo e la documentazione prodotta valessero come presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte non esamina il merito, rilevando novità e genericità della censura.
Richiamato nel riepilogo dei giudizi riuniti, in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura fondata su un fatto storico non risultante dalla sentenza impugnata se il ricorrente non allega specificamente di averlo dedotto nei gradi di merito e non indica l’atto processuale in cui ciò sia avvenuto.
- Il principio di autosufficienza del ricorso impone che il ricorrente indichi con precisione gli elementi fattuali e documentali su cui si fonda la censura, consentendo alla Corte il controllo ex actis.
- La doglianza che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
- Nel giudizio di accertamento negativo del credito, il soggetto che si afferma creditore resta onerato della prova dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito.
- L’eventuale rilevanza di un credito ammesso al passivo fallimentare non può essere valorizzata in cassazione se il relativo fatto non è stato ritualmente introdotto e vagliato nei precedenti gradi di giudizio.
Come è indicizzato
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