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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e reati di cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente deduceva: 1) insufficienza e travisamento delle risultanze per affermare la sussistenza di una "associazione" contro cui era stata adottata la misura (sosteneva che le condotte erano episodiche, che le annotazioni rinvenute indicavano un debito e non l'appartenenza a una cassa comune, che intercettazioni dimostravano la volontà di interrompere l'attività e l'assenza di disponibilità sulla cassa comune); 2) vizi di motivazione circa le esigenze cautelari e l'assenza di pericolo di reiterazione attuale e concreto (i rapporti si sarebbero interrotti a luglio 2021, da allora attività lecita, tempo trascorso non lungo ma comunque sufficiente ad escludere il pericolo concreto).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e logicamente coerente la motivazione del Tribunale del riesame che, sulla base di intercettazioni, osservazioni e sequestri, aveva delineato ruoli stabili (Bonanno supervisore, Mangiagli contabile, Sapiente e Sardo consegnatari, Vittorio intermediario e curatore delle trattative), l'esistenza di canali stabili di approvvigionamento e smercio e una gestione comune dei proventi (cassa comune). La Corte ha inoltre confermato la correttezza della valutazione circa il pericolo di reiterazione: quantità e qualità dello stupefacente, precedenti specifici e la persistenza di canali e contatti giustificano la custodia in carcere e l'inidoneità di misure non detentive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma applicata per contestare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che non è richiesta un'organizzazione complessa: strutture anche rudimentali e ruoli ripartiti possono integrare il reato associativo.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma relativa alla cessione di sostanze stupefacenti, contestata con riguardo a specifiche condotte di spaccio (cedute quantità significative di cocaina).

  • codice penale, art. 81, comma 2

    Richiamato nel capo di imputazione per la partecipazione a più delitti (concorso di persone nella commissione dei reati di spaccio).

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c)

    "le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede - soltanto quando tale pericolo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato"

    La Corte richiama il principio: il pericolo di reiterazione è valutato prognosticamente e richiede concretezza e attualità; non è necessaria l'imminenza di una specifica occasione, ma una valutazione complessiva delle modalità del reato, della personalità dell'indagato, dei precedenti e del tempo trascorso.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il controllo sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di logicità e congruità della motivazione: non è ammessa la ritrattazione dei fatti o una rivalutazione estesa delle evidenze probatorie.
  • Per configurare l'associazione per delinquere in materia di stupefacenti non è necessaria una struttura complessa: bastano ruoli distinti, stabilità dei contatti, canali di approvvigionamento e gestione comune dei proventi (anche rudimentale).
  • Elementi tipici che rafforzano i "gravi indizi" di associazione: intercettazioni che mostrano ripartizione di ruoli e autonomia nelle trattative, fissazione di prezzi, annotazioni contabili e sequestri di quantitativi significativi di stupefacente.
  • Il pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente: quantità/qualità della droga, precedenti specifici, stabilità dei canali di smercio e la persistenza dei contatti possono giustificare la custodia cautelare anche se non sussiste una immediata occasione concreta di delinquere.
  • Per contestare l'inidoneità di misure meno afflittive, la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di reali e attuali opportunità di reiterazione o la reale efficacia di misure alternative; mere contestazioni interpretative dei fatti non sono sufficienti in Cassazione.
  • Annotazioni contabili o la presenza di cifre accanto a nomi non escludono, di per sé, la partecipazione all'organizzazione: possono essere interpretate dal giudice come credito/debito all'interno di una gestione comune, se correlate ad altri indizi.

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