Cassazione Civile, Ordinanza n. 26389/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento promosso dal Ministero dell'interno per ottenere la declaratoria di incandidabilità, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, di un componente del consiglio comunale di un ente sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda, valorizzando, tra gli elementi rilevanti, frequentazioni con familiari di soggetti vicini alla criminalità, partecipazione a eventi pubblici con tali soggetti e un atteggiamento ritenuto inerte nel ruolo istituzionale. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo dell'interessato, ritenendo che la complessiva condotta, nel contesto della relazione prefettizia, fosse incompatibile con la funzione rivestita e idonea a integrare i presupposti dell'incandidabilità. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse considerato fatti non contestati nella relazione prefettizia e ministeriale, in particolare un preteso obbligo di vigilanza e di attivazione di strumenti di controllo non riferibile alla sua posizione di presidente del consiglio comunale; contestava inoltre la rilevanza delle frequentazioni con familiari appartenenti all'ambiente mafioso e spiegava la propria partecipazione alle manifestazioni pubbliche. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto superfluo esaminare ulteriori vicende, tra cui la parentela con altro soggetto e una vicenda di assunzione presso il comune, che a suo dire sarebbero state invece rilevanti. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati e, in parte, inammissibili: ha osservato, da un lato, che il ricorso difettava di sintesi sufficiente dei fatti rilevanti e del contenuto degli atti richiamati; dall'altro, ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente svolto una valutazione complessiva del comportamento del ricorrente, senza atomizzare i singoli episodi, valorizzando sia le frequentazioni pubblicamente ostentate sia l'inerzia nel ruolo istituzionale, considerato il potere di convocazione e direzione dei lavori del consiglio e la funzione di indirizzo e controllo dell'organo collegiale. La Corte ha inoltre precisato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il giudice di merito abbia ritenuto un fatto irrilevante o superfluo, poiché ciò non integra un omesso esame di fatto decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure perché non rispettavano adeguatamente i requisiti di specificità e autosufficienza e, soprattutto, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva correttamente valutato in modo unitario il comportamento complessivo dell'interessato, nel contesto dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ritenendo rilevanti le frequentazioni pubbliche con soggetti vicini alla criminalità e l'inerzia nel ruolo istituzionale. È stato inoltre chiarito che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare un giudizio di irrilevanza compiuto dal giudice di merito su un fatto già esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000
La declaratoria di incandidabilità può fondarsi anche su una valutazione complessiva di condotte attive e omissive dell'amministratore che, pur non essendo autore diretto delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dell'ente, abbiano concorso a quell'esito o rivelino l'incapacità di contrastare le ingerenze criminali nel contesto della gestione pubblica.
Al presidente del consiglio comunale spettano i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.
Il consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente locale.
La violazione di legge non è configurabile quando la censura mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti o a una nuova valutazione del merito.
Il vizio denunciabile è soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la contestazione del modo in cui un fatto è stato valutato né il giudizio di irrilevanza espresso dal giudice di merito.
Il ricorso deve contenere una esposizione chiara e specifica dei fatti rilevanti e degli atti richiamati, secondo un requisito di autosufficienza non formalistico ma necessario per consentire la comprensione delle questioni e il controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'incandidabilità conseguente allo scioglimento di un ente locale per infiltrazioni mafiose, il giudice deve valutare il comportamento dell'amministratore in modo complessivo e contestualizzato, senza isolare singoli episodi in modo atomistico.
- La declaratoria di incandidabilità può fondarsi anche su condotte omissive o su una complessiva inerzia istituzionale, quando esse risultino inserite in un quadro di tolleranza o mancato contrasto alle ingerenze criminali nella gestione pubblica.
- Le frequentazioni pubbliche con soggetti vicini ad ambienti criminali possono assumere rilievo non solo come fatto storico, ma anche per il significato esteriore che trasmettono nella comunità amministrata, specie se provengono da un rappresentante istituzionale.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il giudice di merito ha esaminato il fatto e lo ha ritenuto irrilevante o superfluo; in cassazione non è consentito trasformare tale censura in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione sufficientemente chiara e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti; la mancanza di tale sintesi può determinare inammissibilità delle censure.
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