Cassazione Civile, Ordinanza n. 16815/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condòmino)
La controversia
La controversia nasce da lavori edilizi eseguiti su un edificio in condominio sito in Milano. La società ricorrente aveva agito per ottenere il ripristino di opere che assumeva illegittime e il risarcimento dei danni, contestando in particolare: la demolizione di muri portanti interni, la realizzazione di una soletta con sdoppiamento di un piano in due livelli, l'apertura di nuove finestre sulla facciata, lo scasso del blocco di pietra del portone, il riempimento della canna fumaria e le modifiche del locale caldaia funzionali all'ascensore. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte le domande, ordinando il ripristino del portale d'ingresso e il pagamento di Euro 5.000,00, ma rigettando le altre domande. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione e, poi, ricorso per revocazione della sentenza di legittimità che aveva rigettato il ricorso ordinario. Con il ricorso per revocazione ha dedotto quattro motivi: 1) errore di fatto per non avere la Corte colto che il CTU avrebbe svolto mere descrizioni e non valutazioni tecniche idonee a superare la mancanza della documentazione prescritta dalla normativa edilizia; 2) errore di fatto e motivazionale per avere attribuito rilievo alla scelta di un geometra come CTU e per non avere considerato l'asserita assenza del collaudo e la natura di norme imperative delle disposizioni richiamate; 3) errore percettivo sulla legittimità delle opere interne e sull'incidenza delle demolizioni dei muri portanti e della creazione di una nuova unità immobiliare sui diritti condominiali; 4) errore sulla valutazione del decoro architettonico, che la ricorrente riteneva compromesso sia dalle nuove finestre sia dallo sdoppiamento del piano.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma mirassero in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e la motivazione della precedente sentenza di legittimità, quindi a sollecitare un nuovo esame del merito non consentito nel giudizio di revocazione. In particolare, ha affermato che: le violazioni delle norme edilizie non rilevano nei rapporti tra privati se non si dimostri un concreto pregiudizio agli interessi condominiali; la nomina del CTU rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; le doglianze su innovazioni, modifiche interne, tabelle millesimali e decoro architettonico erano generiche o comunque già valutate nel merito; la revocazione non può essere usata come quarto grado di giudizio. Ha condannato la ricorrente alle spese in favore di ciascuna controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il singolo condomino può servirsi della cosa comune e apportare modificazioni a proprie spese, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri il pari uso; la norma consente un uso più intenso della cosa comune in assenza di spese a carico di tutti
la dedotta alterazione del diritto di comproprietà sulle parti comuni deve essere allegata e dimostrata in modo specifico, non potendosi desumere automaticamente dalla divisione di un'unità immobiliare
disciplina le innovazioni che comportano oneri per tutti i condomini; fuori da tale ipotesi opera il principio dell'art. 1102 c.c.
nel testo applicabile ratione temporis, vieta le opere del singolo che arrechino danno alle parti comuni; nel caso concreto la Corte di merito aveva escluso tale pregiudizio
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
per dedurre omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo della sua discussione processuale
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 n. 6 ai fini dell'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo novellato consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale istruttorio o l'omesso esame di singoli elementi di prova
la revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio, non per contestare la valutazione giuridica o probatoria svolta dalla Corte
l'errore di fatto revocatorio deve essere percettivo, autonomo, risultante dagli atti, decisivo e riferito a un fatto esistente o inesistente per mera supposizione del giudice; non copre errori di giudizio o di valutazione
le spese seguono la soccombenza
la domanda di responsabilità aggravata è stata esclusa per mancanza dei presupposti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio tra privati in materia condominiale, la mera violazione di prescrizioni amministrative o edilizie non è di per sé sufficiente a fondare responsabilità o tutela demolitoria: occorre allegare e provare un concreto pregiudizio alle parti comuni o ai diritti degli altri condomini.
- La scelta del consulente tecnico d'ufficio, compresa la sua appartenenza a una determinata categoria professionale, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo specifiche violazioni processuali rilevanti.
- Le modificazioni apportate dal singolo alla propria porzione o a parti comuni utilizzate per miglior godimento sono lecite se non alterano la destinazione del bene comune e non impediscono agli altri il pari uso; l'art. 1120 c.c. opera soprattutto per innovazioni che comportino spese collettive.
- La doglianza relativa all'alterazione della statica, del decoro architettonico o dei valori condominiali deve essere specifica e supportata da fatti storici decisivi; non è ammissibile una censura meramente assertiva volta a rimettere in discussione gli accertamenti di merito.
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti, decisivo e non controverso; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove, la motivazione della sentenza o l'interpretazione dei motivi di ricorso.
- La revocazione della sentenza della Cassazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio sul merito della controversia.
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