Cassazione Penale, Sentenza n. 24068/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati cui era contestato, in concorso e nella forma tentata, il delitto di estorsione aggravata, in danno di un soggetto legato da vincoli familiari a un collaboratore di giustizia. Secondo l'imputazione, le minacce sarebbero state connotate dal richiamo ai legami mafiosi di uno degli imputati e alla condizione di assoggettamento derivante dall'appartenenza a un contesto di 'ndrangheta. In primo grado gli imputati erano stati assolti; in appello, su impugnazione del pubblico ministero, erano stati condannati. Nel successivo giudizio di legittimità la Cassazione aveva già annullato la precedente decisione limitatamente all'aggravante del metodo mafioso, per difetto di motivazione. In sede di rinvio, la Corte di appello ha escluso il metodo mafioso ma ha ritenuto sussistente una diversa aggravante, quella dell'art. 628, comma 3, n. 3 c.p., fondandola sulla pretesa appartenenza di uno degli imputati a un'associazione mafiosa. Contro tale nuova decisione i difensori hanno proposto ricorso deducendo: 1) violazione del diritto di difesa e del principio di contestazione, poiché la diversa aggravante era stata ritenuta senza previo contraddittorio e senza nuova contestazione; 2) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione del divieto di reformatio in peius per la rideterminazione della pena su una base più elevata rispetto a quella considerata in precedenza dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la riqualificazione dell'aggravante originariamente contestata nell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3 c.p., perché si tratta di un diverso fatto/aggravante ad effetto speciale non ritualmente contestato e non ricavabile automaticamente dalla sola originaria imputazione di metodo mafioso. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante, con sua esclusione. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo immune da vizi la motivazione con cui erano state negate le attenuanti generiche. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la rideterminazione della pena dovrà essere effettuata dal giudice di rinvio dopo l'eliminazione dell'aggravante esclusa. La sentenza è stata dunque annullata senza rinvio sul solo punto dell'aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3 c.p. ed è stato disposto rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la sola determinazione della pena.
Norme richiamate
Richiamato come aggravante originariamente contestata e poi esclusa in sede di rinvio; la Corte ribadisce che il metodo mafioso richiede modalità intimidatorie tipicamente mafiose e non può desumersi automaticamente dalla mera esistenza di un'associazione mafiosa.
Aggravante ad effetto speciale fondata sulla qualità di autore della minaccia o violenza come partecipe di associazione mafiosa; non è una mera diversa qualificazione del metodo mafioso e deve risultare contestata o comunque ricavabile in fatto dall'imputazione.
Norma incriminatrice del tentativo di estorsione contestato agli imputati.
Richiamato per la forma tentata del reato contestato.
Richiamato per il concorso di persone nel reato.
Nel giudizio di appello, se l'impugnazione è del pubblico ministero contro assoluzione, il giudice può pronunciare condanna e dare diversa definizione giuridica più grave, ma non può condannare per un fatto diverso o per una nuova aggravante non contestata.
Disciplina le conseguenze della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel giudizio di appello; per le aggravanti ad effetto speciale comporta annullamento e trasmissione degli atti, mentre per altre aggravanti può operarsi esclusione e rideterminazione della pena.
La nullità della sentenza colpisce la parte relativa al fatto nuovo o alla nuova aggravante non contestata, per violazione della correlazione tra imputazione e decisione.
Richiamato come regola sulla modifica dell'imputazione quando emergano fatto diverso o nuova aggravante.
Richiamato come regola sulla contestazione di nuove circostanze aggravanti emerse nel corso del processo.
Definisce le aggravanti ad effetto speciale come quelle che comportano aumento di pena superiore a un terzo; l'aggravante dell'art. 628, comma 3, n. 3 c.p. vi rientra.
Richiamato per i limiti dell'enunciazione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello promosso dal pubblico ministero contro una sentenza di assoluzione, il giudice può giungere a condanna e attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma non può introdurre una circostanza aggravante nuova e diversa rispetto a quella contestata senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
- La contestazione di un'aggravante fondata sul metodo mafioso non equivale alla contestazione della diversa aggravante che presuppone la qualità soggettiva di partecipe di associazione mafiosa: si tratta di presupposti fattuali distinti, non automaticamente sovrapponibili.
- L'esistenza di una precedente condanna per associazione mafiosa non basta, da sola, a fondare nel nuovo processo l'aggravante riferita alla partecipazione mafiosa al momento del fatto, se mancano allegazioni o prove della perdurante appartenenza associativa al tempo della condotta contestata.
- Per le aggravanti ad effetto speciale, la violazione del principio di contestazione non si risolve in una mera esclusione dell'aggravante con sola rideterminazione della pena, ma impone l'annullamento della decisione nella parte viziata secondo il regime processuale applicabile.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate sulla base della gravità del fatto, senza che il giudice di rinvio debba necessariamente riconsiderarle se la motivazione originaria resta autonoma e sufficiente rispetto all'aggravante poi esclusa.
- In caso di impugnazione proposta solo dall'imputato, il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e la pena non può essere determinata in modo più sfavorevole rispetto all'esito più favorevole raggiunto nei gradi successivi all'impugnazione dell'imputato.
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