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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29638/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di marijuana e cocaina a fini di cessione a terzi. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente desunto la destinazione allo spaccio dal solo peso, dalla suddivisione in dosi e dalla varietà delle sostanze, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità; ha inoltre sostenuto che si trattasse di detenzione per uso personale, in particolare in vista di consumo di gruppo, e ha contestato la lettura della perizia tossicologica, che secondo la difesa avrebbe mostrato un quantitativo di marijuana non idoneo a ricavare nemmeno una dose e di cocaina idoneo a ricavare solo 12 dosi. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, invocando il modesto principio attivo, l'assenza di precedenti o di abitualità nello spaccio, lo stato di incensuratezza e il comportamento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero generici, ripropositivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello, secondo cui la finalità di spaccio poteva essere desunta dal dato ponderale complessivo, dalla varietà tipologica e dalle modalità di confezionamento delle sostanze, richiamando la giurisprudenza per cui non è necessaria la prova di una concreta attività di cessione né l'individuazione di acquirenti. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, in considerazione del peso, della qualità e delle modalità dell'azione, nonché dell'assenza di specifici elementi positivi. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La detenzione di marijuana e cocaina a fini di cessione a terzi integra la fattispecie di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio; la finalità illecita può essere desunta da quantità, qualità, composizione e modalità di confezionamento della sostanza.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in considerazione del peso e della qualità della sostanza, nonché delle modalità della condotta, quando tali elementi rendano il fatto non tenue.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici; la loro esclusione è legittima se il giudice di merito non ravvisa circostanze favorevoli idonee a giustificarne il riconoscimento.

Massime di principio

  • In tema di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la destinazione alla cessione può essere desunta in via indiziaria da quantità, qualità, varietà tipologica e modalità di confezionamento della sostanza, senza necessità di provare una concreta attività di spaccio o di individuare acquirenti.
  • La deduzione difensiva dell'uso personale non può essere accolta quando si risolva in una mera diversa lettura del materiale probatorio o in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
  • La contestazione di errori tecnici o peritali deve essere sorretta da specifiche allegazioni e riscontri; in mancanza, il giudice può valorizzare le risultanze già acquisite e la scelta del rito abbreviato non impone ulteriori approfondimenti istruttori.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata ove la consistenza qualitativa e quantitativa della droga e le modalità della condotta evidenzino una offensività non minima; l'assenza di precedenti, da sola, non impone il riconoscimento della causa di non punibilità o delle attenuanti generiche.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alla motivazione e mira soltanto a una nuova valutazione del fatto.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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