Cassazione Penale, Ordinanza n. 28740/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello, in riforma di due precedenti sentenze del Tribunale, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ritenendo sussistente la continuazione tra i fatti e rideterminando la pena complessiva in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.600 di multa. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva: 1) omessa motivazione nella parte in cui la decisione aveva escluso che il quantitativo di hashish fosse destinato a esclusivo uso personale; 2) vizio relativo all'entità dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito era congrua e logica quanto alla destinazione a terzi della sostanza, sulla base di quantità, frazionamento e modalità di detenzione/esposizione, e che la determinazione dell'aumento per continuazione risultava rispettosa dei criteri giurisprudenziali, essendo sufficiente, in presenza di reati omogenei e di aumenti minimi, una motivazione implicita idonea a mostrare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie concreta è stata qualificata come detenzione di hashish in quantità e con modalità indicative della destinazione a terzi, non già di uso personale.
Nella determinazione della pena per reato continuato il giudice deve rispettare i limiti legali e un criterio di proporzione tra pena base e aumenti per i reati satellite, evitando un surrettizio cumulo materiale.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Nel reato continuato la pena complessiva deve essere determinata individuando il reato più grave, la pena base e gli aumenti distinti per ciascun reato satellite.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la destinazione ad uso non personale può essere desunta da elementi oggettivi quali quantità, frazionamento in dosi e modalità di detenzione/esposizione della sostanza, senza che sia decisivo il mero assunto difensivo contrario.
- Il vizio di motivazione sul punto della destinazione della sostanza è infondato quando la sentenza di merito dia conto, in modo logico e coerente, degli elementi probatori incompatibili con l'uso personale.
- Nel reato continuato, il giudice deve motivare la pena complessiva indicando pena base e aumenti per i singoli reati satellite; tuttavia, l'ampiezza dell'onere motivazionale varia in relazione all'entità degli aumenti e può essere soddisfatta anche implicitamente quando gli aumenti siano minimi e i reati siano omogenei.
- La determinazione della pena per continuazione è legittima se consente il controllo sul rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti dell'art. 81 c.p., evitando che la somma degli aumenti si traduca in un cumulo materiale mascherato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata.
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