Cassazione Penale, Sentenza n. 27946/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d\'Appello di Firenze che confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 224, comma 1, n. 1, e 217, comma 2, della legge fallimentare. I motivi di ricorso relativi erano: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al decreto di irreperibilità del 24/06/2019 e alla successiva notifica dell\'udienza del 05/05/2020, con la censura che non sarebbero state svolte ricerche efficaci (anche tramite utenza mobile) e che non sarebbe stata rinnovata la notifica dell\'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. una volta reperito il ricorrente; (2) violazione e falsa applicazione di norme penali e processuali (tra cui artt. 224 e 217 l. fall., artt. 192 e 530 cod. proc. pen.) con riferimento all\'incidenza del vizio processuale sull\'istruttoria e sulla decisione; (3) violazione di norme probatorie e processuali (art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) con conseguente inconfigurabilità della responsabilità verso la parte civile; (4) decorso della prescrizione prima della scadenza per impugnare (asserita maturazione il 09/07/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi tre motivi, valutati unitariamente, sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva motivato la legittimità del decreto di irreperibilità e il ricorrente non ha confutato in modo puntuale tali argomentazioni; inoltre, benché la giurisprudenza affermi l\'illegittimità del decreto di irreperibilità se non sono utilizzati numeri di utenza mobile noti alle autorità, nel caso di specie non risultava agli atti un numero di telefono effettivamente disponibile che il Pubblico Ministero fosse tenuto a reperire. Di conseguenza le censure sull\'omessa rinnovazione della notifica dell\'avviso 415-bis sono state ritenute infondate. Il quarto motivo (prescrizione) è stato anch\'esso respinto come conseguenza dell\'inammissibilità degli altri motivi: non essendosi instaurato un valido rapporto processuale ai fini del gravame, la declaratoria di prescrizione non poteva essere accolta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 224, comma 1, n. 1, legge fallimentare
Norma sostanziale contestata per il fatto che costituisce la fattispecie di reato per la quale il ricorrente è stato condannato; la Corte non ha ritenuto invalida la condanna rispetto alle censure processuali mosse.
art. 217, comma 2, legge fallimentare
Ulteriore norma sostanziale contestata; la Corte ha confermato la validità della valutazione di responsabilità fondata su queste norme, non rilevando vizi tali da inficiare la condanna.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità delle censure, dichiarando inammissibili per carenza di specificità e manifesta infondatezza i motivi proposti.
Stabilisce i luoghi prioritari per le ricerche del destinatario della notifica; la Corte ha richiamato il principio di effettività della ricerca, ammettendo ricerche anche fuori dai luoghi indicati, ma ha precisato che il PM non è obbligato a reperire dati (es. un numero di telefono) non risultanti agli atti.
Regola la notifica dell\'avviso di conclusione indagini; la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione dell\'avviso, nel caso concreto, non abbia prodotto una nullità tale da inficiare il processo, atteso che non risultavano obblighi ulteriori di ricerca non indicati negli atti.
artt. 192 e 530 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme processuali la cui violazione avrebbe inciso sulla decisione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che asserivano l\'invalenza dell\'istruttoria e della sentenza per vizi di notifica.
Norma sulla prova dell\'onere della prova; invocata dal ricorrente in relazione alla posizione della parte civile, ma la Corte non ha ritenuto che il vizio processuale dedotto inficiasse la configurabilità della responsabilità civile.
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Richiamati con riferimento ai criteri di valutazione della prova; la Corte non ha accettato la tesi che le presunte violazioni relative alla prova civile derivassero dai vizi processuali denunciati.
Norma che consente la condanna alle spese e l\'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un decreto di irreperibilità è necessario dimostrare concretamente che l\'autorità ha omesso ricerche effettive e disponibili (es. numeri di telefono o altri recapiti effettivamente presenti negli atti); la mera indicazione che terzi hanno contattato l\'indagato non basta se non emergono elementi precisi utilizzabili dall\'autorità.
- L\'art. 159 cod. proc. pen. non vincola formalmente le modalità di ricerca: è consentito svolgere ricerche anche al di fuori dei luoghi indicati, purché sia rispettato il principio di effettività; tuttavia non si può pretendere che il PM reperisca dati non presenti agli atti.
- La mancata rinnovazione della notifica dell\'avviso ex art. 415-bis non determina automaticamente la nullità dell\'intero procedimento: occorre valutare se la violazione abbia effettivamente pregiudicato il diritto di difesa e se fossero disponibili elementi che avrebbero imposto una diversa condotta dell\'autorità.
- In cassazione è richiesta specificità delle censure; ragionamenti generici o non puntuali rispetto alla motivazione della corte territoriale espongono il ricorso a dichiarazioni di inammissibilità per carenza di specificità o manifesta infondatezza.
- L\'eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata può risultare inidonea se i motivi principali di ricorso sono dichiarati inammissibili: la dichiarazione di inammissibilità preclude talvolta l\'instaurazione dell\'effettivo rapporto processuale necessario per far decorrere e dichiarare la prescrizione.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare sanzioni pecuniarie e condanne al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.; è quindi fondamentale valutare preventivamente la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di impugnare.
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