Cassazione Civile, Sentenza n. 5202/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli attori (Maddalena e Ruggiero) avevano chiesto in primo grado il riconoscimento e l'accertamento di un diritto di passaggio (servitù) su un vialetto pedonale storico e la rimozione di manufatti/siepi che lo ostruivano; il Tribunale di Velletri aveva accolto la domanda. Edilcuriazi (poi in liquidazione) e altri avevano appellato; la Corte d'appello di Roma ha confermato l'accertamento della servitù sulla base dei titoli e della C.T.U. (anche con riprese aerofotografiche) e ha esteso la rimozione anche al Comune. Edilcuriazi ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di norme (tra cui disposizioni urbanistiche e costituzionali) per aver ritenuto che il piano urbanistico non potesse eliminare la servitù senza perseguire un interesse pubblico funzionale; 2) adesione acritica alla C.T.U. senza adeguata risposta alle contestazioni difensive; 3) errata valutazione della prescrizione ventennale per mancato esercizio della servitù e censura dell'attendibilità di testi. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha proposto accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente accertato l'esistenza del vialetto con riferimento a titoli e C.T.U. e perchè l'eliminazione di un diritto reale da parte di un piano urbanistico è possibile solo se funzionale al raggiungimento di un interesse pubblico e, comunque, quando sussistano condizioni quali l'impossibilità durevole dell'esercizio della servitù (prescrizione ventennale) oppure atti amministrativi specifici; nella fattispecie non era provato né il contrasto funzionale né il decorso della prescrizione né l'esistenza di un atto pubblico che sacrificasse il diritto privato senza corrispettivo. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi che chiedevano una rivalutazione delle risultanze della C.T.U. e delle prove testimoniali, ricordando che la valutazione di fatto è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali in favore di Maddalena e Ruggiero (liquidate in € 200,00 per esborsi e € 3.500 per compenso, oltre IVA, c.p.a. e 15% rimborso spese generali) e ad eventuale ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2074
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulle servitù; la Corte non ha ritenuto che la disciplina richiamata autorizzasse l'annullamento del diritto di passaggio senza le condizioni richieste dalla giurisprudenza (es. eliminazione funzionale e durevole della utilitas).
Costituzione, art. 42
Invocato in relazione al potere pubblicistico di pianificazione e ai limiti all'espropriazione/sacrifice dei diritti privati; la Corte ha ricordato che l'interesse pubblico del piano non autorizza di per sé la soppressione del diritto reale, se non quando l'eliminazione sia funzionale e, se necessario, compensata.
Legge 17 agosto 1942 n. 1150 (P.R.G.), artt. 13 e 16
Richiamata dal ricorrente per sostenere che strumenti urbanistici possano incidere sui diritti privati; la Corte ha precisato che l'attuazione del piano può incidere sulle servitù solo se tale incidenza è funzionalmente giustificata e non può da sola giustificare l'eliminazione del diritto senza rispetto delle condizioni (prescrizione ventennale o atto pubblico di esproprio/occupazione o compensazione).
Codice Civile, art. 1074
Richiamato per la figura della quiescenza della servitù: la Corte ha rimarcato che la sopravvenuta mancanza di utilitas può determinare l'estinzione ma occorre la perdurante impossibilità dell'esercizio per l'arco prescrizionale di 20 anni.
Codice di Procedura Civile, art. 360, n. 3 e n. 5
Il ricorso ha invocato i vizi di legge e omesso esame di fatto (n.3 e n.5). La Corte ha richiamato i limiti di questi rimedi: l'art. 360 n.5 non consente la revisione del convincimento del giudice di merito sulla base di una diversa valutazione delle prove; l'art. 360 n.3 è inammissibile quando la censura implichi una rivalutazione dei fatti.
Codice di Procedura Civile, art. 116, commi 1 e 2
Richiamato nella sentenza come regola sul convincimento motivato del giudice di merito: la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo vizi logico‑giuridici evidenti.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto che possono sussistere i presupposti per imporre alla ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato relativo all'impugnazione.
Massime di principio
- La modifica della destinazione urbanistica o l'adozione di un piano (P.R.G./piani particolari) non estingue automaticamente una servitù: l'eliminazione del diritto reale è possibile solo se la sua rimozione è funzionale e necessaria al raggiungimento di un interesse pubblico e, in alternativa o comunque, se ricorrono meccanismi come l'espropriazione/occupazione o la prescrizione ventennale per mancato esercizio.
- Per far valere l'estinzione di una servitù per sopravvenuta inutilità o per effetto di strumenti urbanistici è necessario fornire prove adeguate: dimostrare la perdurante e incontestata impossibilità di esercitare la servitù per l'arco prescrizionale (20 anni) oppure l'esistenza di atti amministrativi specifici che sacrificano il diritto privato.
- Le risultanze della C.T.U. e la valutazione delle prove sono soprattutto materia del giudice di merito; in cassazione è molto limitato il sindacato di tali valutazioni: non si ottiene la riforma semplicemente contestando la C.T.U. o proponendo una diversa lettura delle prove, salvo vizi di diritto o manifesta contraddittorietà della motivazione.
- Le censure in cassazione devono riguardare fatti storici nella loro oggettiva configurazione quando si invoca l'art. 360 n.5 c.p.c.; non sono ammesse, attraverso tale doglianza, mere richieste di rivalutazione delle singole risultanze istruttorie o alternative interpretazioni dei fatti.
- Il mutamento urbanistico senza atto di occupazione o indennizzo non sostituisce l'atto di esproprio: la P.A. non può, con un piano, privare il privato del diritto senza le garanzie e gli eventuali corrispettivi previsti dall'ordinamento.
- In processi di simile natura è essenziale documentare titoli, usi storici, continuità dell'uso o, di converso, l'interruzione prolungata per poter invocare prescrizione; testimonianze di parte possono essere valutate ma la loro attendibilità è soggetta al libero convincimento del giudice di merito.
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