LEGGE 22 marzo 2012, n. 33
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAutorizza la direzione aeroportuale dell'ENAC, sentita la società di gestione, a istituire in aeroporti civili corsie o aree con limitazioni di accesso e tempo di permanenza per garantire sicurezza, accessibilità e fruibilità. Le misure vanno indicate con segnaletica; il controllo può avvenire anche con dispositivi elettronici omologati. Le violazioni sono sanzionate amministrativamente (€38–155 per ciclomotori/moto; €80–318 per altri veicoli). L'accertamento può essere effettuato anche tramite dispositivi gestiti dalla polizia aeroportuale; gli oneri ricadono sui gestori aeroportuali. Nessun limite temporale di applicabilità esplicitato.
Limitazione accesso e permanenza veicoli negli aeroporti civili
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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