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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5133/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto n. 5416/2019 della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio del Direttorio della Banca d'Italia del 28.1.2014 (sanzione pecuniaria ai membri del CdA della BCC dei Due Mari per violazioni del d.lgs. n.385/1993). La questione centrale era la tempestività dell'opposizione dopo che il TAR Lazio aveva declinato la giurisdizione: i ricorrenti sostenevano che il deposito in cancelleria dell'istanza di riassunzione (30.11.2015) prima del termine di 3 mesi fosse sufficiente; la Corte d'appello aveva invece ritenuto tardiva l'opposizione perché la notificazione dell'atto e del decreto di fissazione udienza era avvenuta oltre i tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza del TAR (6.12.2015). In cassazione i ricorrenti deducevano violazione dell'art. 11 c.p.a. e dell'art. 111 Cost. (con riferimento alla possibilità di invocare il prospective overruling rispetto all'orientamento delle Sezioni unite n.27163/2018).

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che, quando la pronuncia del giudice amministrativo che declina la giurisdizione è passata in giudicato, l'effetto di salvaguardia della domanda originaria richiede la proposizione di una nuova domanda (riproposizione) davanti al giudice indicato entro il termine di 3 mesi previsto dall'art. 11 c.p.a.; la mera istanza di riassunzione depositata in cancelleria non è idonea a rispettare il termine se l'atto non è stato notificato alla controparte entro il termine stesso. La Corte ha richiamato le Sezioni unite n.27163/2018, ritenendo applicabile il principio ivi affermato che attribuisce carattere speciale all'art.11 c.p.a. rispetto all'art.59 della legge n.69/2009. Ha inoltre rilevato che, ai fini computo del termine, rileva il momento della notificazione all'opponente (ai sensi dell'art.145 del d.lgs. n.385/1993 che prevede la notificazione dell'opposizione alla Banca d'Italia). Il motivo fondato su art.111 Cost. e sul prospective overruling è stato ritenuto infondato: il mutamento giurisprudenziale non è stato tale da essere imprevedibile e radicale; pertanto non è applicabile il trattamento retroattivo favorevole. I ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio (e dell'eventuale ulteriore contributo unificato se dovuto).

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a. (Codice del processo amministrativo)

    Considerata norma speciale rispetto all'art.59 L.69/2009; determina che, quando la declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo è passata in giudicato, per preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda è necessaria la riproposizione tempestiva della stessa dinanzi al giudice indicato (instaurazione di nuovo giudizio).

  • art. 59, legge n. 69/2009

    Prevede, in determinati casi, lo strumento della riassunzione per la traslazione del processo; tuttavia evita la sovrapposizione con l'art.11 c.p.a., che opera come disposizione speciale quando la declinatoria è passata in giudicato.

  • art. 145, d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico bancario)

    Stabilisce che l'opposizione debba essere notificata direttamente alla Banca d'Italia e successivamente depositata in cancelleria: ai fini del rispetto del termine di riproposizione la Corte ha ritenuto rilevante il momento della notificazione all'opponente.

  • Sentenza delle Sezioni Unite n. 27163/2018 (Cass.)

    Giurisprudenza chiave utilizzata dalla Corte per affermare che l'art.11 c.p.a. è speciale e che, se la declinatoria del giudice amministrativo è passata in giudicato, la tutela si attua mediante riproposizione della domanda davanti al giudice competente; la scelta fra riassunzione e riproposizione dipende dal passaggio in giudicato della declinatoria.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al principio del giusto processo e alla durata ragionevole; la Corte ha ritenuto che l'eccezione connessa al prospective overruling non fosse fondata in assenza di un mutamento giurisprudenziale imprevedibile e radicale.

Massime di principio

  • Se il giudice amministrativo dichiara la propria carenza di giurisdizione e quella pronuncia è passata in giudicato, per preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda occorre riproporre la stessa dinanzi al giudice ordinario indicato entro il termine di tre mesi previsto dall'art.11 c.p.a.; la riassunzione non è efficace in tale caso.
  • Se invece la declinatoria di giurisdizione non è ancora passata in giudicato (cioè è impugnabile), lo strumento della riassunzione può essere appropriato e la vicenda può considerarsi prosecuzione del medesimo processo (translatio iudicii).
  • Per i procedimenti in cui la norma richiede espressamente la notificazione (es. opposizione ex art.145 TUB), il termine per la riproposizione va calcolato a partire dalla notificazione effettiva all'opponente e non dal semplice deposito di atti in cancelleria.
  • Il deposito in cancelleria di un'istanza non sostituisce, in genere, la notifica all'altra parte quando la normativa richiede espressamente la notificazione: assicurare tempestiva notificazione entro i termini è essenziale per evitare la tardività.
  • Non è possibile invocare automaticamente il prospective overruling per sanare atti compiuti conformemente ad un precedente orientamento giurisprudenziale, salvo che non si tratti di un mutamento giurisprudenziale imprevedibile e radicale che giustifichi applicazione retroattiva favorevole.
  • Prassi operativa consigliata: alla ricezione di una declinatoria della giurisdizione verificare immediatamente se la pronuncia è passata in giudicato; in caso affermativo predisporre la nuova impugnazione (riproposizione) e curarne la notificazione entro i termini; in caso negativo valutare la riassunzione tempestiva e la sua forma processuale con l'assistenza di un avvocato.

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