Cassazione Civile, Ordinanza n. 27750/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una banca per far dichiarare la nullità o, in subordine, la revocatoria di due atti pubblici con cui un debitore, fideiussore di un finanziamento concesso a una società di cui era amministratore, aveva trasferito all'ex moglie la quota residua di proprietà di alcuni immobili. La banca sosteneva che i trasferimenti, formalmente collegati alla modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi e alla cessazione dell'assegno di mantenimento, fossero in realtà preordinati a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò la revocatoria. In cassazione la parte soccombente dedusse: 1) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto provato il consilium fraudis nonostante la natura onerosa dell'atto e nonostante prove testimoniali contrarie; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., relativi alla lunga separazione di fatto, all'assenza di rapporti tra i coniugi, alla mancata conoscenza da parte dell'ex moglie della situazione debitoria e alla circostanza che il trasferimento sarebbe stato indotto da pressioni familiari; 3) deduzioni sull'apertura e chiusura dell'eredità giacente e sulla devoluzione allo Stato, sostenendo di aver notificato il ricorso allo Stato e al curatore. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: ha ribadito che anche atti di disposizione con contenuto etico-morale o compiuti in esecuzione di accordi di separazione consensuale possono essere soggetti a revocatoria, se la concreta operazione negoziale è posta in essere in pregiudizio dei creditori; ha osservato che la censura sull'art. 2729 c.c. tendeva in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché volto a un nuovo apprezzamento dei fatti, precluso anche dalla doppia conforme, e il terzo privo di specificità e non riconducibile a un vizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso il sindacato richiesto sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulla revocabilità degli atti dispositivi compiuti in sede di separazione anche se funzionali ad obblighi di mantenimento, e ha rilevato che la doglianza sull'eredità giacente era generica e non pertinente ai motivi di ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria è esperibile anche contro atti di disposizione aventi funzione solutoria o collegati ad accordi di separazione, quando l'operazione sia pregiudizievole per i creditori e ricorrano gli elementi soggettivi richiesti.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; in cassazione è censurabile solo l'uso di presunzioni non rispondenti ai requisiti legali, non la diversa ricostruzione dei fatti o la mera proposta di un differente ragionamento inferenziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una diversa ponderazione degli elementi istruttori.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo specifica deduzione della diversità dei fatti posti a base delle due decisioni.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la devoluzione dei beni allo Stato a seguito della chiusura dell'eredità giacente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Sono revocabili ex art. 2901 c.c. anche gli atti con finalità moralmente apprezzabili o posti in essere in esecuzione di accordi di separazione, se la concreta operazione negoziale è idonea a pregiudicare la garanzia patrimoniale dei creditori.
- L'omologazione dell'accordo di separazione non impedisce l'azione revocatoria, perché tutela il profilo della validità dell'accordo tra i coniugi ma non esclude la sua aggressione da parte dei terzi creditori.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un complesso di indizi, in cassazione non è consentito sostituire una propria diversa lettura dei fatti se il ragionamento presuntivo è strutturalmente conforme ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o di un diverso peso da attribuire alle circostanze esaminate.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto è ulteriormente limitata, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità dei fatti posti a base delle due decisioni di merito.
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