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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27779/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere nei confronti dell'ente previdenziale il riconoscimento del beneficio contributivo previsto per l'esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda rilevando che l'interessato non aveva adeguatamente allegato né provato una esposizione qualificata all'amianto per un periodo ultradecennale: si era limitato a riferire lo svolgimento di mansioni comportanti contatto con superfici o materiali in eternit, con ferodi o con tute ignifughe, circostanze ritenute non idonee, in assenza di frantumazione/sbriciolamento, surriscaldamento o lacerazioni, a determinare dispersione di particelle di amianto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, sostenendo che il giudizio di insussistenza dell'esposizione qualificata fosse logicamente e giuridicamente incongruo perché fondato solo sulla descrizione delle mansioni e non su un accertamento tecnico-scientifico demandato a CTU; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 213, 210 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse utilizzato tutti i poteri istruttori officiosi disponibili per verificare l'assolvimento dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero con la ratio della decisione impugnata, poiché la Corte territoriale aveva fondato il rigetto sulla preliminare carenza di allegazione e prova della stessa esposizione al rischio morbigeno; da tale mancanza discendeva l'impossibilità di procedere a ulteriori accertamenti tecnici sul superamento dei limiti di soglia. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, l. n. 257/1992

    la norma presuppone la dimostrazione di una esposizione qualificata all'amianto per il periodo richiesto; senza adeguata allegazione e prova di tale esposizione non può procedersi oltre nell'accertamento del beneficio

  • art. 421 c.p.c.

    i poteri istruttori officiosi del giudice non sostituiscono l'onere di allegazione e prova della parte, quando manchi la base fattuale della domanda

  • art. 213 c.p.c.

    il ricorso ai poteri istruttori d'ufficio è subordinato alla presenza di un quadro allegatorio e probatorio sufficiente a giustificarne l'esercizio

  • art. 210 c.p.c.

    non impone al giudice di supplire integralmente alle carenze probatorie della parte

  • art. 2697 c.c.

    resta fermo l'onere della prova in capo a chi chiede il beneficio contributivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata della causa

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Chi richiede un beneficio previdenziale fondato sull'esposizione all'amianto deve allegare e provare in modo specifico non solo le mansioni svolte, ma anche i fatti idonei a dimostrare una effettiva esposizione qualificata e protratta nel tempo.
  • Il giudice non è tenuto a disporre consulenza tecnica d'ufficio o a esercitare i poteri istruttori officiosi se la parte non ha prima fornito un sufficiente nucleo di allegazioni e prove sulla circostanza costitutiva del diritto azionato.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il rigetto è fondato sulla carenza di allegazione e prova del fatto costitutivo, è inammissibile impugnare solo il mancato accertamento tecnico del grado di esposizione.
  • I poteri istruttori del giudice del lavoro non eliminano il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ma operano entro i limiti segnati dalle allegazioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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