Cassazione Penale, Ordinanza n. 21313/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino per bancarotta semplice documentale. Con l'unico motivo di ricorso ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avrebbero in realtà costruito il ragionamento in termini di bancarotta fraudolenta documentale, senza però affrontare l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto per tale fattispecie più grave. Secondo il ricorrente vi sarebbe stata confusione tra le due ipotesi di bancarotta documentale e una motivazione solo apparente sull'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura era formulata come critica a una fattispecie di reato più grave non ritenuta dai giudici di merito, mentre la sentenza impugnata si fondava sulla bancarotta semplice documentale. Perciò il ricorso non attaccava la reale ratio decidendi della decisione di merito e, comunque, difettava di interesse, perché l'eventuale accoglimento non avrebbe potuto produrre un esito favorevole per il ricorrente nel giudizio di rinvio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
bancarotta semplice documentale (art. 217 l. fall.)
La decisione di merito era fondata su questa fattispecie, non su una bancarotta fraudolenta documentale; il ricorso non ne contestava specificamente la motivazione.
bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l. fall.)
Richiamata solo come fattispecie più grave evocata dal ricorrente; la Corte rileva che essa non era stata ritenuta dai giudici di merito e che la censura era quindi inconferente.
La Corte applica il principio della carenza di interesse all'impugnazione, rilevando che una doglianza diretta contro una qualificazione non adottata non può condurre a un vantaggio processuale per il ricorrente.
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la reale motivazione della sentenza impugnata e che, invece, sviluppi censure riferite a una diversa fattispecie non ritenuta dal giudice di merito.
- La doglianza che investe solo un'ipotesi di reato più grave non contestata in sentenza difetta di interesse quando, anche ove accolta, non potrebbe condurre a un esito più favorevole per l'imputato nel giudizio di rinvio.
- La Corte di cassazione valuta l'ammissibilità del ricorso anche in relazione alla concreta utilità dell'impugnazione per il ricorrente: manca interesse se il possibile accoglimento non modifica in senso favorevole la decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito è fondata su bancarotta semplice documentale, non è pertinente dedurre vizi motivazionali costruiti esclusivamente sulla bancarotta fraudolenta documentale e sul relativo dolo specifico.
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