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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27478/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un credito riconosciuto in favore di due creditori con sentenza passata in giudicato e da una successiva sequenza di adempimenti e azioni esecutive. Il debitore, dopo aver emesso mandati di pagamento in esecuzione di un giudicato amministrativo, si vide comunque promuovere dai creditori un’espropriazione presso terzi, culminata in ordinanza di assegnazione di una somma. Poiché, dopo l’assegnazione, i creditori incassarono sia quanto assegnato nell’esecuzione forzata sia quanto già disposto nei mandati di pagamento, il debitore agì in restituzione ex art. 2033 c.c. per ottenere la ripetizione dell’eccedenza ancora non recuperata. La Corte d’appello rigettò la domanda ritenendo che la contestazione dovesse essere fatta solo con opposizione agli atti esecutivi. In cassazione il debitore dedusse, con il primo motivo, la violazione dell’art. 617 c.p.c., sostenendo che l’opposizione agli atti esecutivi non era il rimedio esperibile perché l’ordinanza di assegnazione non era affetta da vizi formali né da vizi deducibili in quel momento; con il secondo motivo dedusse la violazione dell’art. 2033 c.c., affermando che, una volta incassata la somma assegnata e anche quella dei mandati di pagamento, i creditori avevano ricevuto un importo non dovuto e quindi restituibile. Il resistente propose controricorso e ricorso incidentale condizionato, con censure su estinzione del giudizio, prescrizione del credito restitutorio, nullità della notifica dell’appello e mancata considerazione della morte della parte contumace.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto corretta, pur con motivazione da correggere, la conclusione della sentenza impugnata, affermando che, nel caso concreto, il debitore avrebbe dovuto far valere nel processo esecutivo l’intervenuto adempimento tramite il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché la liquidazione della spesa e l’emissione dei mandati di pagamento erano già avvenute prima della chiusura dell’espropriazione presso terzi con ordinanza di assegnazione. Ne consegue che non era proponibile, a posteriori, una condictio indebiti per recuperare quanto assegnato e poi riscosso, poiché l’eventuale causa impeditiva del diritto di procedere ad esecuzione doveva essere dedotta tempestivamente nel procedimento esecutivo. La Corte ha precisato che l’azione ordinaria di ripetizione sarebbe stata ipotizzabile solo per circostanze sopravvenute alla chiusura del processo esecutivo, ipotesi non ricorrente. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il giudizio si è chiuso con condanna della ricorrente principale alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell’indebito è utilizzabile solo se il pagamento risulta non dovuto per fatti sopravvenuti o per una causa non più deducibile nel processo esecutivo; non può eludere la mancata tempestiva opposizione nel procedimento esecutivo quando la circostanza impeditiva era già esistente e deducibile prima dell’assegnazione.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi è rimedio circoscritto ai vizi formali degli atti esecutivi o delle questioni che vi accedono, non al sindacato sul diritto sostanziale del creditore a procedere in executivis.

  • art. 553 c.p.c.

    L’ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi chiude la procedura esecutiva; contro di essa non è esperibile opposizione all’esecuzione, ma i vizi o le contestazioni rilevanti vanno fatti valere nei modi e nei tempi propri dell’esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    È il rimedio corretto per contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, e deve essere esercitato finché il diritto è minacciato o in corso di esercizio; non dopo la conclusione del processo esecutivo.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo se questo è conforme a diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo nella prospettazione difensiva come regola dell’onere della prova, senza formare il nucleo decisorio della pronuncia.

  • artt. 2943 e 2945 c.c.

    Invocati nel ricorso incidentale per la prescrizione del credito restitutorio, ma tale censura è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso principale.

  • artt. 165 e 307 c.p.c.

    Invocati nel ricorso incidentale quanto alla asserita estinzione del giudizio per tardiva costituzione e mancata riassunzione, ma non esaminati per assorbimento.

  • artt. 291 e 330 c.p.c.

    Invocati nel ricorso incidentale in tema di notificazione dell’appello alla parte contumace e deceduta, ma non esaminati per assorbimento.

  • art. 300 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale sulla mancata rilevanza del decesso della parte contumace, ma non esaminato per assorbimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente soccombente; la Corte precisa che l’esenzione riguarda solo le amministrazioni dello Stato e non ANAS in forma di società per azioni.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente deve essere proposta con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. finché la procedura è ancora pendente; una volta emessa l’ordinanza di assegnazione che chiude il processo esecutivo, quel rimedio non è più esperibile.
  • L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è mezzo confinato ai vizi formali dell’atto esecutivo o degli atti precedenti e non può essere usata per far valere questioni sostanziali sul se e quanto il credito sia dovuto.
  • La ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. non può essere impiegata per recuperare somme pagate in base a un’ordinanza di assegnazione quando la causa impeditiva del pagamento era già esistente e avrebbe dovuto essere dedotta nel processo esecutivo.
  • L’azione ordinaria restitutoria è ammissibile, in via eccezionale, se l’indebito deriva da fatti sopravvenuti alla chiusura dell’esecuzione; in tal caso il rimedio esecutivo non è più utilizzabile e la tutela va cercata nel giudizio di cognizione.
  • Nel rapporto con la pubblica amministrazione, ai fini dell’adempimento tramite tesoreria, la liquidazione della spesa e l’emissione del mandato possono integrare un adempimento idoneo a escludere il diritto del creditore di iniziare o proseguire l’esecuzione, purché la circostanza sia tempestivamente fatta valere nel processo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveInadempimentoMora
RamiEsecuzioniObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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