Cassazione Civile, Sentenza n. 776/2025 del 12/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La CTR Campania aveva annullato due cartelle di pagamento emesse su ruoli straordinari fondati su avvisi di accertamento (n. TF507AD04881/2011 e n. TF5007AD04882/2011) ritenendo illegittima l'iscrizione a ruolo straordinario quando l'atto impositivo presupposto era stato annullato in sede giudiziale, anche se la sentenza di annullamento non era passata in giudicato. L'Agenzia impugna per violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3 e 15-bis DPR 602/73, dell'art. 68 D.lgs. 546/92 e dell'art. 33 D.lgs. 112/1999, sostenendo la legittimità dell'iscrizione straordinaria in quanto gli atti impositivi, per effetto di successive pronunce della Cassazione (cassazione con rinvio), erano risultati nuovamente efficaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei termini esposti: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 758/2017) secondo cui l'iscrizione nei ruoli straordinari è misura cautelare la cui legittimità dipende dall'atto impositivo presupposto e che, in caso di annullamento giudiziale dell'atto, l'ente e il giudice debbono adeguarsi alla statuizione, anche se non definitiva. Tuttavia, nel caso concreto la Cassazione aveva precedentemente cassato con rinvio le sentenze che avevano annullato gli avvisi di accertamento, con la conseguente caducazione delle pronunce di annullamento e la reviviscenza degli atti impositivi. Ne è seguito che gli avvisi mantenevano efficacia quale titolo fondante dell'iscrizione straordinaria e che l'iscrizione restava legittima. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Campania in diversa composizione per nuovo esame; ha altresì posto le spese di legittimità a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 15-bis
L'iscrizione nei ruoli straordinari è uno strumento cautelare a garanzia del credito erariale; la sua legittimità dipende dall'atto impositivo presupposto, che ne costituisce il titolo fondante.
D.P.R. n. 602/1973, art. 11, comma 3
Consente, in presenza di fondato pericolo per la riscossione, l'iscrizione dell'intero importo risultante dall'avviso di accertamento non definitivo; la legittimità sussiste finché l'atto impositivo mantenga efficacia.
L'iscrizione nei ruoli straordinari esclude l'applicazione dell'esecuzione frazionata in pendenza del giudizio; è dunque rilevante l'effetto cautelare dell'art. 15-bis.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; in concreto la Corte non sviluppa un'interpretazione autonoma ma l'argomentazione si fonda principalmente sugli artt. 11 e 15-bis DPR 602/73 e sulla giurisprudenza di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Fondamento della censura per violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. U. n. 758/2017 e altre pronunce della Cassazione
Principio consolidato: l'iscrizione a ruolo straordinario è una misura cautelare subordinata alla legittimità dell'atto impositivo; se il giudice tributario annulla l'atto, anche non in modo definitivo, l'ente e il giudice devono conformarsi alla decisione (sgravio o rimborso se già riscossa). Al contempo, la cassazione con rinvio può comportare la caducazione delle sentenze di merito che avevano annullato l'atto, con la conseguente reviviscenza dell'atto impositivo.
Massime di principio
- La legittimità dell'iscrizione nei ruoli straordinari dipende sempre dall'efficacia e dalla legittimità dell'atto impositivo che la fonda: se l'atto è annullato dal giudice tributario, l'ente e il giudice della cartella devono adeguarsi alla pronuncia, adottando sgravio o rimborso anche se la sentenza non è ancora definitiva.
- Se, tuttavia, la sentenza di merito che aveva annullato l'atto impositivo viene successivamente cassata con rinvio, le pronunce di annullamento cadono e l'atto impositivo può tornare ad avere efficacia; in tali casi l'iscrizione straordinaria può ritenersi legittima.
- L'iscrizione nei ruoli straordinari è una misura cautelare che esclude la procedura di esecuzione frazionata prevista in giacenza di giudizio (art. 68 D.lgs. 546/1992); ciò rafforza la necessità di verificare la situazione giuridica dell'atto impositivo (definitività o effetti di pronunce successive).
- In situazioni simili le parti devono verificare lo stato processuale degli accertamenti: l'eventuale domanda di sgravio o di rimborso va proposta tempestivamente se l'annullamento dell'atto è efficace; viceversa, se vi sono pronunce di cassazione che incidono sul giudicato, occorre monitorare gli effetti (reviviscenza degli atti) e agire di conseguenza.
- Il giudice chiamato a decidere su cartelle fondate su ruoli straordinari deve esaminare non solo l'esistenza di una sentenza di annullamento, ma anche la sua efficacia statuendi rispetto a eventuali pronunce successive di merito o di legittimità che ne abbiano inciso la produzione di effetti.
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