Cassazione Penale, Sentenza n. 47758/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace che li condannava per il delitto ascritto (art. 633 c.p.), deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di norme processuali (artt. 519, 520, 516, 521, comma 2, 522 c.p.p.), sostenendo che l'occupazione contestata (piano primo, int. 7, via Manin n.6) era stata compiuta da altra persona (Loddo Francesca) e che le prove dimostravano la presenza loro solo al piano terra per brevissimo tempo, quindi il fatto era diverso da quello imputato e avrebbe dovuto determinare la trasmissione degli atti al P.M.; (2) nullità per omessa citazione (art. 419 c.p.p. e art. 179 c.p.p.), contestando la validità della notifica del decreto di citazione a giudizio per compiuta giacenza e l'assenza di prova della ricezione della raccomandata che avrebbe comunicato il deposito dell'atto presso la casa comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che i ricorrenti avessero eletto domicilio e nominato difensore di fiducia sin dalle indagini, con partecipazione costante del difensore al processo senza rilievi sul rapporto fiduciario, per cui era configurata la conoscenza effettiva del procedimento (giudizio instaurato regolarmente in assenza). Sul secondo motivo ha escluso la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ritenendo che esistesse un nucleo comune fra fatti descritti e fatti ritenuti, consentendo piena difesa; la divergenza sulle modalità o sulla qualificazione non era tale da rendere eterogenei i fatti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Norma che definisce il delitto ascritto agli imputati; la sentenza impugnata li ha condannati per tale fattispecie
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e alle garanzie processuali nel giudizio di merito
Riguarda i limiti della motivazione della sentenza; invocato per censurare presunta contraddittorietà/illogicità motivazionale
Norma procedurale richiamata nell'ambito delle censure sulla regolarità del procedimento e della motivazione
Invocato dalla difesa nella prospettiva che, trattandosi di fatto diverso da quello imputato, il giudice avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli estremi per tale trasmissione perché la condotta centrale era identificabile e nota alle parti
Richiamato nel contesto delle norme sul procedimento e sulla formulazione della decisione in rapporto all'imputazione
Invocato in ordine alla nullità per omessa citazione; la Corte ha ritenuto la citazione valida alla luce della notifica al domicilio eletto e della partecipazione del difensore
Richiamato con riferimento alle nullità processuali; la Corte ha escluso la nullità denunciata
Richiesto per i limiti di motivazione del ricorso in cassazione; la Corte ha limitato l'esposizione dei motivi ai necessari fini di motivazione
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e la sua partecipazione costante al processo, senza rilievi sul rapporto fiduciario, legittimano la conoscenza del procedimento anche se l'imputato non era presente: la citazione e il giudizio possono ritenersi validi in assenza.
- La semplice discrepanza tra particolari fattuali (es. piano o locale diverso) non determina automaticamente violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza; è necessario che non vi sia alcun "nucleo comune" riconoscibile che renda impossibile la difesa.
- Le censure sulla motivazione richiedono dimostrare contraddittorietà o manifesta illogicità tale da incidere sull'identificazione della condotta essenziale: differenze di dettaglio raramente sono sufficienti.
- Se si intende contestare la validità della rappresentanza difensiva o della notificazione, è necessario sollevare il rilievo tempestivamente nel processo di merito e fornire elementi probatori che attestino l'assenza di effettivo mandato o la mancata ricezione degli atti.
- Il rimedio della trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521, comma 2 c.p.p.) trova applicazione solo quando il fatto per cui sono stati celebrati accertamenti si riveli sostanzialmente diverso dall'imputazione e non riconducibile a un nucleo comune; la mera incertezza su chi materialmente abbia occupato un immobile può non essere sufficiente.
- In Cassazione i motivi devono essere formulati nei limiti di legge (art. 173 disp. att. c.p.p.): argomentazioni generiche o discordanti rispetto agli atti processuali rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- Per difendersi efficacemente in casi di procedimenti instaurati in assenza, è utile documentare il rapporto con il difensore, dimostrare la mancata ricezione delle notifiche rilevanti o sollevare tempestivamente contestazioni sul mandato difensivo.
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