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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33307/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità pubblica)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare e rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, relativamente a una pena residua di quattro anni e dodici giorni di reclusione. La pena riguardava condanne per furto, riciclaggio, detenzione di sostanze stupefacenti e sostituzione di persona. Il Tribunale aveva valorizzato le condanne in esecuzione, ulteriori pendenze per reati contro la fede pubblica, l’autorità, l’incolumità personale e il patrimonio, nonché violazioni del codice della strada; la brevità dell’osservazione intramuraria; due rapporti disciplinari e il conseguente comportamento carcerario irregolare; l’assenza di revisione critica della condotta; l’assenza di un’occupazione lavorativa concreta; le informazioni di polizia negative; l’inesistenza di un domicilio idoneo, individuato presso l’abitazione del padre pregiudicato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il rigetto fosse fondato su un periodo di osservazione troppo breve, su una valutazione illogica e sproporzionata dei rapporti disciplinari, relativi a sanzioni di lieve entità, e sull’omessa considerazione della giovane età, del sostegno familiare, dell’interesse per un’attività lavorativa e degli accertamenti di polizia acquisiti in prossimità dell’udienza. Ha inoltre lamentato la mancata possibilità di esaminare tali accertamenti. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate, osservando che il Tribunale aveva correttamente escluso sia una concreta prospettiva lavorativa sia l’idoneità del domicilio, e aveva legittimamente richiesto una previa autentica partecipazione all’opera rieducativa intramuraria e l’avvio di una revisione critica della condotta. Ha inoltre escluso violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché il ricorrente non aveva chiesto un termine per esaminare gli accertamenti di polizia, ritualmente acquisiti al fascicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva escluso la sussistenza dei presupposti concreti per le misure alternative in ragione dell’assenza di una prospettiva lavorativa effettiva, dell’inidoneità del domicilio, della limitata osservazione intramuraria e della mancata revisione critica della condotta. La Corte ha anche escluso la dedotta lesione del contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. penit.

    La decisione richiama l’affidamento in prova al servizio sociale nell’ambito del sistema delle misure alternative, ritenendo legittimo negarlo quando non siano adeguatamente verificati il percorso rieducativo, la revisione critica e l’attitudine del condannato a rispettare le prescrizioni.

  • art. 47-ter ord. penit.

    La decisione richiama la detenzione domiciliare, la cui istanza è stata dichiarata inammissibile anche per l’assenza di un domicilio ritenuto idoneo.

  • art. 495 c.p.

    Indicato nel testo tra le pendenze a carico del detenuto.

  • art. 337 c.p.

    Indicato nel testo tra le pendenze a carico del detenuto.

  • art. 582 c.p.

    Indicato nel testo tra le pendenze a carico del detenuto.

  • art. 635 c.p.

    Indicato nel testo tra le pendenze a carico del detenuto.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può negare l’affidamento in prova anche in presenza di alcuni elementi positivi, quando ritenga necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di ulteriori esperimenti premiali per verificare l’effettiva attitudine del condannato ad adeguarsi alle prescrizioni.
  • La concessione dell’affidamento in prova presuppone una valutazione concreta del percorso rieducativo, che può richiedere un’autentica partecipazione all’opera di rieducazione intramuraria e l’avvio di una revisione critica della condotta precedente.
  • L’assenza di una prospettiva lavorativa effettiva e di un domicilio idoneo costituisce elemento valorizzabile dal tribunale di sorveglianza per negare, rispettivamente, l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare.
  • Non sussiste violazione del contraddittorio o del diritto di difesa per l’acquisizione di accertamenti di polizia ritualmente inseriti nel fascicolo del procedimento di sorveglianza quando l’interessato non abbia richiesto un termine per esaminarli.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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