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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16472/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni lavoratori nei confronti della società cessionaria di un ramo d'azienda, sulla premessa che, in precedenti giudizi definitivi, era stata dichiarata l'inefficacia nei loro confronti della cessione del ramo tra la società cedente e la cessionaria. I lavoratori chiedevano il pagamento di differenze relative ai ticket restaurant dall'1.1.2009, al premio di risultato corrisposto ai dipendenti della società cedente negli anni 2008-2012 e ai proventi della vendita di azioni assegnate nel 2008 e 2009. La società proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi sostenendo, in sostanza, che la domanda era stata formulata e doveva essere scrutinata come domanda retributiva; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto possibile una diversa qualificazione in termini risarcitori e aveva accolto la pretesa sulla base della documentazione prodotta. In cassazione la società denunciava violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente mutato il titolo della domanda senza che i lavoratori avessero allegato e provato il danno, né prodotto i contratti collettivi necessari al raffronto dei trattamenti economici. Alcuni dei controricorrenti hanno inoltre depositato verbali di conciliazione, con conseguente cessazione della materia del contendere per le loro posizioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per quattro lavoratori, rilevando la sopravvenuta conciliazione tra le parti e compensando le spese relative a quei rapporti processuali. Quanto agli altri controricorrenti, ha rigettato il ricorso: ha affermato che il giudice, in base al principio iura novit curia, può dare ai fatti dedotti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata, purché non alteri i fatti costitutivi della domanda né incappi in ultrapetizione. Nel caso concreto, la diversa qualificazione della pretesa in termini risarcitori o retributivi non era decisiva, perché i giudici di merito avevano comunque accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, la spettanza delle differenze economiche sulla base delle prove documentali. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata per la parte residua e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    segna il limite del divieto di ultrapetizione ed extra-petizione: il giudice non può pronunciare oltre la domanda o mutarne i fatti costitutivi, ma può operare nei limiti del petitum e della causa petendi.

  • art. 113 c.p.c.

    consente al giudice di applicare d'ufficio la norma giuridica corretta e di qualificare diversamente i fatti e il rapporto dedotti (iura novit curia).

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la pretesa nell'alveo della responsabilità contrattuale/inadempimento.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la prova e l'estensione del danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al riparto e all'assolvimento dell'onere della prova.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per escludere, nel caso concreto, la sindacabilità in cassazione della valutazione di fatto e della prova compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo civile il giudice può attribuire ai fatti allegati una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, in applicazione del principio iura novit curia, purché restino immutati i fatti costitutivi dedotti e non sia violato il divieto di ultrapetizione.
  • La differenza tra qualificazione retributiva e risarcitoria della domanda non comporta di per sé accoglimento o rigetto se, in concreto, il giudice di merito ha accertato la spettanza delle somme sulla base delle prove acquisite e tale accertamento non è censurabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale denunciabile.
  • In cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito della prova quando la censura mira soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale documentale, senza dedurre un vizio specifico della motivazione nei limiti consentiti.
  • La conciliazione sopravvenuta tra alcune parti determina la cessazione della materia del contendere in cassazione per quei rapporti, con compensazione delle spese quando risulti una rinuncia espressa alle spese nel verbale conciliativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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