Sentenza del 07/04/2017 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Imposte e Tasse - Termini - Termine per impugnazione - Decorrenza - Produce la irretrattabilità del credito tributario - Non produce la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario - Tributi Locali - Tasse automobilistiche - Termine per il recupero - Tributi Locali - Tassa automobilistica - Azione di recupero - Prescrizione Triennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento relativa al recupero di tasse automobilistiche dovute per gli anni 2001 e 2002, sostenendo che il credito regionale fosse prescritto. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati l'11 dicembre 2005 e, dopo tale notifica, non risultavano ulteriori atti interruttivi fino all'ingiunzione notificata l'11 novembre 2015. La questione principale riguardava se la mancata impugnazione degli avvisi avesse trasformato il termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il ricorso del contribuente e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la tassa automobilistica si prescrive nel termine triennale previsto dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 e che la notifica degli avvisi nel 2005 aveva interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale dal 1° gennaio 2006, scaduto il 31 dicembre 2008. Poiché l'ingiunzione è stata notificata solo nel 2015 e non risultavano altri atti interruttivi, il credito era prescritto. L'ingiunzione di pagamento è stata annullata; le spese dei due gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 3 del d.l. n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986
L'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata.
Il recupero della tassa automobilistica è soggetto a prescrizione triennale, anche quando l'avviso di accertamento non sia stato impugnato e sia divenuto definitivo.
La cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
La mancata impugnazione di un atto tributario amministrativo non converte il termine breve in quello decennale, perché l'atto amministrativo non acquista efficacia di giudicato. La conversione opera, in linea generale, solo quando il credito è riconosciuto da una sentenza definitiva.
Gli atti idonei a costituire in mora il debitore interrompono la prescrizione.
La notifica dell'avviso di accertamento, in quanto atto recettizio idoneo a costituire in mora il contribuente, interrompe la prescrizione.
Per effetto dell'interruzione comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Dopo la notifica dell'avviso di accertamento è iniziato un nuovo termine triennale, decorrente dal 1° gennaio 2006 e scadente il 31 dicembre 2008.
La costituzione in mora del debitore.
L'avviso di accertamento, producendo effetti nella sfera giuridica del destinatario e richiedendo il pagamento, è stato considerato idoneo a costituire in mora il contribuente.
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Atti impugnabili davanti al giudice tributario.
La scadenza del termine per impugnare gli atti tributari rende il credito irretrattabile, ma non modifica il termine di prescrizione sostanziale applicabile.
Art. 37 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003
La proroga prevista dalla norma è stata considerata ai fini della tempestività della notifica degli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2001 e 2002.
Cass. civ., Sezioni Unite, n. 23397/2016
Ha affermato in via generale che la definitività di un atto amministrativo di riscossione non determina la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un avviso tributario rende la pretesa non più contestabile nel merito, ma non la trasforma automaticamente in un credito soggetto a prescrizione decennale.
- Per le tasse automobilistiche deve essere verificato il termine triennale speciale di prescrizione, considerando anche gli atti validamente notificati che possono interromperlo.
- Un atto interruttivo fa decorrere un nuovo termine della stessa durata di quello originario; occorre quindi controllare la sequenza completa delle notifiche e delle eventuali azioni di riscossione.
- La prescrizione può essere dichiarata dal giudice anche se il contribuente non ha indicato correttamente la specifica norma applicabile, purché abbia allegato l'inerzia del titolare del credito e manifestato la volontà di avvalersi della prescrizione.
- La conversione in termine decennale prevista dall'art. 2953 c.c. richiede normalmente un titolo giudiziale definitivo; un atto amministrativo, anche divenuto definitivo per mancata opposizione, non equivale a una sentenza passata in giudicato.
- Il principio è generalizzabile ai crediti riscossi mediante ruolo o riscossione coattiva di enti pubblici, quando la legge preveda un termine prescrizionale più breve, salvo l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo.
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