Sentenza del 07/04/2017 n. 88 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2010, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi per 100.799 euro, ritenendoli di incerta esistenza o non adeguatamente determinabili. I costi riguardavano acquisti di oro usato da soggetti la cui identità o sottoscrizione risultava in alcuni casi contestata, disconosciuta o documentata in modo irregolare. La contribuente sosteneva che le anomalie riguardassero una parte minima delle circa 3.000 operazioni effettuate, che i prezzi fossero congrui e che l'effettività degli acquisti fosse dimostrata dai documenti di trasporto, dai registri contabili e dalle successive consegne dell'oro a una fonderia. L'Ufficio riteneva invece che il PVC della Guardia di Finanza e le dichiarazioni dei venditori dimostrassero l'incertezza dell'esistenza dei costi e impedissero la deducibilità fiscale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Ufficio ha appellato la decisione sostenendo che gravasse sulla contribuente l'onere di provare l'esistenza dei costi. La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione favorevole alla società. Ha ritenuto provata, anche in via presuntiva, l'effettività, l'inerenza e la determinabilità dei costi, valorizzando i documenti di trasporto, i registri contabili, la coincidenza delle quantità consegnate alla fonderia e la congruità dei prezzi. Le irregolarità documentali erano limitate rispetto al volume complessivo delle operazioni e le dichiarazioni dei venditori non sono state ritenute sufficienti, anche perché non adeguatamente verificate e potenzialmente influenzate da interessi personali o fiscali. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo mediante presunzioni, purché gli elementi utilizzati siano idonei a dimostrare l'esistenza di maggiori componenti reddituali o l'inesistenza di costi dedotti. Nel caso concreto la CTR ha ritenuto non raggiunta la prova, neppure presuntiva, dell'inesistenza o dell'incertezza dei costi.
Art. 109, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Subordina la deducibilità dei componenti negativi alla loro effettività, inerenza, competenza e oggettiva determinabilità. La CTR ha ritenuto che la società avesse dimostrato tali requisiti attraverso la documentazione contabile e commerciale disponibile.
Art. 2729 c.c.
Disciplina le presunzioni semplici, che devono essere gravi, precise e concordanti. La CTR ha ritenuto che l'insieme dei documenti di trasporto, dei registri e delle quantità conferite alla fonderia costituisse prova presuntiva dell'effettività e dell'inerenza degli acquisti.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo non viene meno automaticamente per irregolarità formali o anomalie in una parte della documentazione, se l'effettività dell'operazione è dimostrabile tramite elementi contabili e commerciali convergenti.
- Il contribuente deve fornire una prova concreta dell'esistenza, dell'inerenza e dell'ammontare del costo; tale prova può risultare anche da presunzioni semplici fondate su più documenti coerenti tra loro.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare il recupero a tassazione sulla sola incertezza astratta o su dichiarazioni non adeguatamente verificate, soprattutto quando tali dichiarazioni provengano da soggetti potenzialmente interessati a ridimensionare i propri rapporti commerciali.
- Le anomalie devono essere valutate nel contesto complessivo dell'attività: se riguardano operazioni marginali rispetto al volume totale e non emerge un intento evasivo del contribuente, non sono necessariamente sufficienti a negare la deducibilità dell'intero costo contestato.
- La congruità dei prezzi, la tracciabilità delle merci, i documenti di trasporto, i registri contabili e la successiva lavorazione o trasformazione dei beni costituiscono elementi particolarmente rilevanti per dimostrare l'effettività degli acquisti.
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