Sentenza del 07/04/2017 n. 1595 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Comportamento fraudolento del consulente fiscale - Irrogazione della sanzione - A carico del contribuente - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTP, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2010. La cartella recuperava a tassazione detrazioni per canoni di locazione, contributi versati a forme pensionistiche complementari e spese per interventi di recupero edilizio, non documentate ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973. La contribuente aveva giustificato la mancata produzione dei documenti sostenendo di averli consegnati al proprio professionista, poi divenuto irreperibile, nei cui confronti aveva presentato denuncia penale. La questione riguardava se l'affidamento degli adempimenti a un consulente fiscale esonerasse la contribuente dalla responsabilità per il mancato assolvimento degli obblighi tributari e dall'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La CTR della Lombardia ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la contribuente resta tenuta al pagamento della maggiore Irpef e degli interessi, poiché il mero affidamento della documentazione e degli adempimenti a un professionista non elimina l'obbligo di vigilanza e controllo. Tuttavia, ha escluso le sanzioni, ritenendo provato che la mancata produzione della documentazione fosse dipesa unicamente dal comportamento fraudolento e dall'irreperibilità del commercialista. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e consente il recupero a tassazione delle detrazioni non adeguatamente documentate.
Art. 1228 del codice civile
È richiamato per fondare la responsabilità del contribuente per il comportamento del professionista incaricato dell'adempimento, salvo che l'inadempimento sia esclusivamente riconducibile a una condotta fraudolenta del professionista.
Art. 1118 del codice civile
È indicato nella sentenza, unitamente all'art. 1228 c.c., quale base della responsabilità del contribuente per la scelta del professionista (culpa in eligendo) e per la mancata vigilanza sul suo operato (culpa in vigilando).
Cass. civ., sez. 5, sentenza n. 17579 del 20 novembre 2003
Afferma l'inapplicabilità delle sanzioni quando la violazione di obblighi fiscali, formali o sostanziali, dipenda esclusivamente dal comportamento fraudolento del professionista incaricato.
Cass. civ., sez. 6-5, ordinanza n. 25580 del 18 dicembre 2015
Stabilisce che il contribuente non è esonerato dai propri obblighi per il solo fatto di essersi affidato a un professionista; l'esonero dalla responsabilità richiede una condotta fraudolenta del professionista idonea a occultare il proprio inadempimento.
Cass. civ., sez. 6-5, ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016
Conferma l'obbligo del contribuente di vigilare sull'effettiva esecuzione degli adempimenti affidati al professionista e ammette l'esclusione della responsabilità sanzionatoria soltanto in presenza di frode del professionista.
Massime di principio
- Il contribuente rimane normalmente responsabile del pagamento delle imposte anche quando incarica un commercialista o consulente fiscale: l'incarico professionale non trasferisce automaticamente l'obbligazione tributaria.
- Il contribuente deve esercitare una ragionevole attività di controllo, verificando almeno che le dichiarazioni siano state presentate, che i pagamenti siano stati effettuati e che la documentazione fiscale sia conservata.
- La mancata disponibilità dei documenti consegnati al professionista non giustifica, di regola, il mancato pagamento dell'imposta o il recupero della detrazione, salvo che il contribuente riesca a dimostrare l'effettiva consegna e l'irreperibilità o la condotta fraudolenta del professionista.
- La frode del professionista può escludere le sanzioni, ma non necessariamente l'imposta principale e gli interessi: la sentenza distingue infatti tra obbligo sostanziale di pagamento e responsabilità punitiva per la violazione.
- Per ottenere l'esclusione delle sanzioni occorre provare che l'inadempimento sia dipeso unicamente dalla condotta fraudolenta del professionista e non anche da negligenza, mancata vigilanza o collaborazione del contribuente.
- La denuncia penale, la documentazione relativa all'incarico e alla consegna degli atti, le comunicazioni con il professionista e le prove dei tentativi di contatto possono essere elementi utili per dimostrare l'estraneità del contribuente alla violazione.
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