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Sentenza

Sentenza del 07/04/2017 n. 9094 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte - competenze e poteri uffici - art.52 D.P.R. n. 633/72, omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - inutilizzabilità degli stessi in sede contenziosa - prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento o la rideterminazione degli accertamenti induttivi relativi a IVA, IRAP e imposte dirette per gli anni 2003-2005. L'Ufficio sosteneva principalmente che la documentazione contabile prodotta dalla contribuente per la prima volta in giudizio fosse inutilizzabile ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, perché non esibita durante la verifica. Contestava inoltre l'utilizzo di tale documentazione per ricostruire il reddito e l'esclusione delle sanzioni per la tardiva presentazione delle dichiarazioni, imputata all'intermediario telematico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della società, ormai estinta, e lo ha rigettato nei confronti dei soci e del liquidatore. Ha stabilito che l'Agenzia non aveva provato che la società avesse rifiutato, in concreto, di esibire la documentazione richiesta durante la verifica; pertanto, la documentazione prodotta in giudizio era utilizzabile. Di conseguenza, l'accertamento induttivo doveva tenere conto sia dei componenti positivi sia di quelli negativi risultanti dalla contabilità disponibile. La Corte ha inoltre ritenuto intrasmissibili le sanzioni alla società estinta, ai soci e al liquidatore, in applicazione del principio di responsabilità personale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 5

    L'inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione non esibita in sede amministrativa presuppone che il contribuente abbia rifiutato di esibirla.

    L'Amministrazione deve provare i presupposti di fatto della preclusione, dimostrando che il contribuente abbia sostanzialmente rifiutato di esibire i documenti richiesti. La mera produzione successiva in giudizio non determina automaticamente l'inutilizzabilità.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41

    L'accertamento induttivo può essere legittimo in presenza dei relativi presupposti, ma la ricostruzione deve considerare gli elementi contabili effettivamente disponibili, inclusi quelli favorevoli al contribuente.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 55

    Il ricorso all'accertamento induttivo non consente all'Ufficio di ignorare documentazione contabile attendibile e disponibile, che deve essere valutata nella determinazione della maggiore imposta.

  • D.P.R. n. 322/1998, art. 3, comma 10

    La disciplina della trasmissione telematica delle dichiarazioni è stata esaminata con riferimento alla tardività della presentazione, ma la decisione sulle sanzioni è stata fondata soprattutto sull'estinzione della società e sul principio di responsabilità personale.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 2, 5, 6 e 8

    Le sanzioni tributarie amministrative sono personali e, in caso di estinzione della società, non si trasmettono automaticamente ai soci o al liquidatore, salvo specifiche autonome responsabilità previste dalla legge.

  • D.L. n. 269/2003, art. 7, comma 1, convertito dalla L. n. 326/2003

    Le sanzioni amministrative tributarie sono riferibili esclusivamente alla persona giuridica quando la violazione è imputabile alla società, rafforzando il principio di non trasmissibilità ai soci e agli organi sociali.

  • Codice civile, art. 2495

    Dopo la cancellazione della società, i soci subentrano nei rapporti debitori non definiti, indipendentemente dall'effettiva percezione di somme in sede di liquidazione, pur nei limiti della disciplina applicabile alla responsabilità patrimoniale.

  • Codice di procedura civile, art. 372

    Consente la produzione in cassazione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o alla permanenza dell'interesse ad agire, come la visura camerale e il bilancio finale di liquidazione.

Massime di principio

  • La preclusione all'uso in giudizio dei documenti non esibiti durante una verifica fiscale non opera automaticamente: l'Amministrazione deve dimostrare un rifiuto concreto o sostanziale del contribuente, non la semplice mancata acquisizione dei documenti.
  • Se la documentazione contabile era accessibile ai verificatori, essa può essere utilizzata anche quando viene prodotta formalmente per la prima volta nel processo, soprattutto se consente di individuare costi o componenti negativi ignorati dall'Ufficio.
  • Anche quando l'accertamento induttivo è astrattamente legittimo, l'Ufficio deve ricostruire il reddito in modo completo e ragionevole, valutando tutti gli elementi disponibili, sia favorevoli sia sfavorevoli al contribuente.
  • In caso di estinzione della società, i soci possono essere chiamati a proseguire il processo come successori della società anche se non hanno ricevuto somme dalla liquidazione; tale circostanza non esclude automaticamente la legittimazione o l'interesse dell'Amministrazione.
  • Le sanzioni tributarie hanno natura personale e, di regola, non si trasferiscono ai soci o al liquidatore per il solo fatto di essere subentrati nei rapporti processuali della società estinta.
  • Per applicare sanzioni al liquidatore o ad altri soggetti occorre individuare una specifica responsabilità personale prevista dalla legge, distinta dall'obbligazione tributaria originariamente accertata nei confronti della società.

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