Sentenza del 07/04/2017 n. 9081 - Corte di Cassazione
Riscossione - rimborsi- eccedenza d'imposta tempestivamente dedotta desumibile da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno - carenza del diritto alla compensazione, a favore del contribuente, in caso di omessa dichiarazione annuale - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento relativa all'IVA 2003, emessa perché aveva utilizzato in compensazione un'eccedenza IVA maturata nel 2002, nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA 2002. Sosteneva che l'omissione fosse imputabile all'intermediario abilitato e che, comunque, fossero state regolarmente effettuate le liquidazioni periodiche, le registrazioni contabili, i versamenti e la comunicazione annuale dei dati IVA. I motivi di ricorso riguardavano l'interpretazione delle norme sulla detrazione e sul rimborso IVA, nonché dei principi europei di neutralità dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR delle Marche e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società e annullando, quindi, gli effetti della cartella impugnata. Ha ritenuto che l'omessa dichiarazione annuale non impedisse il riconoscimento dell'eccedenza IVA, poiché il credito risultava dalle dichiarazioni periodiche e dai regolari versamenti e non erano contestati gli adempimenti sostanziali necessari per la detrazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. La Corte ha ritenuto che il diritto possa essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali della detrazione e il credito sia fatto valere entro il termine previsto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 28
Riguarda gli obblighi dichiarativi e la dichiarazione annuale IVA. L'omissione della dichiarazione non determina automaticamente la perdita del credito se l'eccedenza è comprovata dagli adempimenti periodici e sussistono i presupposti sostanziali.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30
Disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA. La Corte ha escluso che, in caso di omessa dichiarazione annuale, il contribuente sia necessariamente limitato alla sola richiesta di rimborso, potendo utilizzare il credito in detrazione quando ne siano dimostrati i requisiti sostanziali.
Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CE del 17 maggio 1977
I principi europei di neutralità dell'IVA impongono di non negare il diritto alla detrazione per meri errori o omissioni formali, quando il contribuente dimostri che le condizioni sostanziali per la detrazione sono effettivamente soddisfatte.
Cassazione, Sezioni Unite, 8 settembre 2016, n. 17757
"La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione."
Il principio afferma che l'omessa dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del credito IVA. Il credito deve essere riconosciuto se risulta dagli adempimenti periodici, viene utilizzato entro il termine previsto e riguarda acquisti effettuati da un soggetto passivo, assoggettati a IVA e destinati a operazioni imponibili.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA costituisce un'inadempienza formale, ma non comporta di per sé la perdita del diritto alla detrazione o alla compensazione del credito.
- Il contribuente deve poter dimostrare concretamente l'esistenza del credito attraverso fatture, registri, liquidazioni periodiche, versamenti e altri documenti contabili.
- Il diritto alla detrazione può essere riconosciuto anche in sede di impugnazione della cartella derivante da controllo automatizzato, se i requisiti sostanziali non sono contestati o risultano provati.
- È necessario che gli acquisti siano effettivamente soggetti a IVA, effettuati da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili.
- Il credito deve essere fatto valere entro il termine previsto dalla normativa, indicato nella pronuncia come quello relativo alla presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello di maturazione.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente il credito per una sola omissione dichiarativa, ma può contestarlo se mancano i requisiti sostanziali, la documentazione o il rispetto dei termini.
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