Sentenza del 07/04/2017 n. 1590 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Uso istituzionale degli immobili pubblici - Esenzione - Uso non continuativo - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Milano aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011, relativo a un complesso demaniale destinato a magazzini militari, piazza d'armi ed esercitazioni. Il Ministero della Difesa ha impugnato l'avviso sostenendo che l'immobile fosse integralmente destinato a compiti istituzionali e quindi esente dall'ICI ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 504/1992. Il Comune ha contestato l'effettivo e continuativo utilizzo istituzionale dell'area, sostenendo che l'onere della prova gravasse sul Ministero e che il bene avesse anche una potenziale destinazione a verde comunale ed edificatoria.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del Ministero, ritenendo provata, sia formalmente sia sostanzialmente, la destinazione esclusiva dell'immobile ai compiti istituzionali della Difesa. In appello, la Commissione ha confermato tale decisione e ha respinto l'impugnazione del Comune. È stato chiarito che l'uso istituzionale non deve necessariamente essere quotidiano o continuativo in senso assoluto: periodi di inutilizzo, come festività o intervalli tra le esercitazioni, non fanno venir meno l'esenzione quando permane un impiego regolare, effettivo e coerente con la finalità pubblica. L'immobile non risultava utilizzato per finalità private o diverse da quelle militari.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione dall'ICI per gli immobili posseduti dallo Stato e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione opera quando l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di compiti istituzionali e non viene utilizzato per attività private. L'ente pubblico deve provare non solo la destinazione formale, ma anche l'effettivo collegamento sostanziale tra il bene e la finalità istituzionale.
Cassazione civile, sentenze n. 20577/2005 e n. 14094/2010
L'esenzione spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali; il requisito viene meno quando il bene è utilizzato per attività di carattere privato.
Il nesso teleologico tra immobile e finalità istituzionale deve essere concreto. Tuttavia, l'utilizzo non deve essere necessariamente quotidiano: brevi o fisiologici periodi di inutilizzo non escludono l'esenzione se resta comprovata la destinazione pubblica regolare ed effettiva.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale fondata sulla destinazione istituzionale, l'ente pubblico deve dimostrare sia l'assegnazione formale del bene sia il suo effettivo utilizzo per finalità istituzionali.
- L'uso istituzionale non richiede un impiego quotidiano o ininterrotto: pause, festività o periodi di temporaneo inutilizzo sono compatibili con l'esenzione se l'attività pubblica viene svolta con regolarità.
- L'esenzione viene meno quando il bene è destinato, anche stabilmente o in modo prevalente, ad attività private o a finalità estranee ai compiti istituzionali.
- La mera potenzialità edificatoria, il valore economico o la classificazione urbanistica dell'area non sono sufficienti, da soli, a escludere l'esenzione: occorre provare una concreta destinazione incompatibile con l'uso istituzionale.
- In caso di contestazione, è utile produrre verbali di consegna o assegnazione, documentazione amministrativa, programmi e registri delle attività, nonché ogni elemento che dimostri la destinazione effettiva e regolare del bene.
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