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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05141/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Una società concessionaria autostradale aveva occupato un terreno di proprietà privata nell'ambito di vicende espropriative collegate alla realizzazione di un'opera pubblica. In primo grado i proprietari avevano chiesto l'accertamento dell'occupazione senza titolo, il rilascio del bene e il risarcimento o indennizzo per il mancato godimento, oltre al ristoro per l'eventuale irreversibile trasformazione del fondo. Il terreno era poi stato restituito nel corso del giudizio. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio e aveva condannato la società al risarcimento del danno da occupazione senza titolo, liquidandolo in base a un valore economico collegato al canone pattuito tra le parti. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società deduceva: 1) violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che la domanda fosse stata mal qualificata come risarcitoria da occupazione sine titulo, poiché l'occupazione era stata regolata da verbali di accordo amichevole e comunque avrebbe dovuto applicarsi la disciplina dell'occupazione legittima in tema di espropriazione per pubblica utilità, con liquidazione secondo i criteri indennitari di legge e non secondo un canone negoziale ormai non più attuale; 2) violazione delle norme sulle prove e vizio motivazionale, contestando che la Corte territoriale avesse applicato in modo arbitrario l'importo di € 2.000 mensili per tutta la durata dell'occupazione e sostenendo che mancasse la prova dell'illegittimità dell'occupazione e del relativo titolo legittimante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'occupazione come occupazione senza titolo e quindi come fatto illecito riconducibile all'art. 2043 c.c., escludendo l'applicabilità della disciplina dell'occupazione legittima prevista dalla legge sull'espropriazione del 1865. Ha inoltre affermato che, in mancanza di irreversibile trasformazione del fondo, la liquidazione del danno può essere ancorata al valore locativo del bene quale parametro della sua potenzialità economica, e che nel caso concreto la pattuizione negoziale tra le parti costituiva un valido riferimento per la quantificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, per la presenza di doppia conforme e per l'inidoneità delle censure a configurare un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., e in parte infondato, perché gli artt. 64 e ss. della legge n. 2359 del 1865 presuppongono un'occupazione legittima, mentre la prova della legittimità dell'occupazione gravava sulla società ricorrente. Sono state poste le spese di legittimità a carico della ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare un preteso errore di qualificazione della domanda; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; non emerge una sua specifica applicazione diversa dal rigetto della censura.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa lettura degli accordi tra le parti; la Corte non accoglie la lettura proposta.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni; la Corte non ritiene fondata la censura.

  • art. 64 l. n. 2359 del 1865

    La Corte afferma che la disciplina è applicabile all'occupazione legittima, non all'occupazione senza titolo accertata nel caso concreto.

  • art. 5-bis l. n. 359 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di una sua parte, il risarcimento dell'occupazione acquisitiva va parametrato al valore di mercato del bene.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente; non risulta applicato al caso concreto, deciso come occupazione senza titolo.

  • art. 2043 c.c.

    È la base della responsabilità per occupazione senza titolo, qualificata come illecito permanente causativo di danno ingiusto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte attribuisce alla società occupante l'onere di provare la legittimità dell'occupazione e il relativo titolo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è respinta: non vi è utilizzazione di prove non introdotte dalle parti, ma valutazione delle prove già acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è respinta: la valutazione del materiale probatorio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo ipotesi non ricorrenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Parametro del vizio motivazionale dedotto nel secondo motivo; la censura è in parte inammissibile per doppia conforme e in parte non configurabile nei limiti del nuovo testo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'occupazione di un bene immobile priva di valido titolo integra un illecito permanente risarcibile ex art. 2043 c.c.; non si applica la disciplina dell'occupazione legittima propria della procedura espropriativa.
  • Il danno da occupazione senza titolo va liquidato in base alla potenzialità economica del bene sottratto al godimento del proprietario; in mancanza di trasformazione irreversibile del fondo, il parametro del valore locativo costituisce criterio coerente di liquidazione equitativa.
  • La pattuizione inter partes di un canone o di un'indennità di occupazione può essere utilizzata come riferimento per la quantificazione del danno, se esprime in modo attendibile il valore economico del godimento perduto.
  • In tema di occupazione asseritamente collegata a procedura espropriativa, spetta all'occupante dimostrare la legittimità del titolo e della procedura; in difetto, la condotta è qualificata come occupazione senza titolo.
  • Nel ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, mentre non è deducibile come tale la mera diversa valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è denunciabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiari di applicare il prudente apprezzamento dove esso è escluso; non basta censurare il modo in cui il materiale probatorio è stato apprezzato.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile nei limiti propri dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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