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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30385/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da tre contratti preliminari del 2005 aventi ad oggetto immobili da costruire. A seguito di una lite sull'inadempimento, il giudice di merito ha riconosciuto alla controparte il diritto al recesso e la restituzione del doppio della caparra, in relazione a un credito poi qualificato come litigioso ma sorto, secondo i giudici di merito, già nel 2005, data dei contratti. Nel frattempo, il debitore aveva trasferito alla moglie, nell'ambito di accordi di separazione, un immobile di sua proprietà. La creditrice ha promosso azione revocatoria ordinaria contro tale trasferimento, deducendo che esso rendeva più incerta o gravosa la soddisfazione del suo credito, anche perché gli altri beni del debitore risultavano gravati da ipoteche volontarie. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2901 c.c., sostenendo: 1) che il credito sarebbe sorto solo con la sentenza che lo aveva accertato e quindi dopo l'atto dispositivo; 2) che il trasferimento immobiliare aveva natura onerosa e non gratuita; 3) che non vi era pregiudizio perché il residuo patrimonio del debitore era capiente e non soggetto a pignoramento al momento dell'atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul momento di insorgenza del credito, affermando che, in caso di credito litigioso di fonte contrattuale, rileva la data del contratto e non quella della sentenza che ne accerta il diritto; ha rilevato che l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito litigioso. Ha considerato non censurato l'accertamento di merito secondo cui il trasferimento nell'ambito della separazione aveva natura gratuita, e ha aggiunto che, per i trasferimenti gratuiti, è irrilevante la mancata prova della partecipazione fraudolenta del terzo. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla capienza del patrimonio residuo, perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, i quali avevano accertato che i beni residui erano gravati da ipoteca volontaria e quindi difficilmente aggredibili. Ha quindi confermato la revocatoria, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile nei punti in cui mirava a una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione è stata dedotta, ma non è stata ravvisata alcuna violazione idonea a sovvertire gli accertamenti di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare sulla natura onerosa del trasferimento e sul pregiudizio arrecato

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, esperibile anche a tutela di un credito litigioso

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    citato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche a tutela di un credito litigioso; se il credito ha fonte contrattuale, per stabilire se sia anteriore all'atto di disposizione occorre avere riguardo alla data del contratto e non a quella della sentenza che lo accerta.
  • Nei trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito di accordi di separazione, la natura onerosa o gratuita va provata da chi la invoca come onerosa; in mancanza di prova, il giudice può qualificarli come gratuiti ai fini della revocatoria.
  • Quando l'atto di disposizione è gratuito, non è necessario provare la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente.
  • L'atto dispositivo è revocabile non solo quando renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando la renda più gravosa o modifichi in peius la consistenza qualitativa della garanzia patrimoniale del debitore.
  • La censura di legittimità che pretenda una diversa valutazione del patrimonio residuo o della sua capienza, in contrasto con gli accertamenti di merito, è inammissibile se non si confronta con la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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