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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19240/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, relativa a cinque cartelle per tributi asseritamente dovuti a titolo di IRAP, IRPEF e tassa rifiuti. In primo grado la commissione tributaria provinciale dichiarava tardiva, perché proposta solo in comparsa conclusionale, l'eccezione/domanda di estinzione delle pretese tributarie ex art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012, e accoglieva il ricorso solo per una cartella ritenuta prescritta. In appello il contribuente censurava, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla questione estintiva sopravvenuta, sostenendo che essa non fosse una domanda nuova ma la deduzione di un fatto estintivo verificatosi nel corso del giudizio a seguito dell'istanza di sospensione legale tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo e del decorso del termine di 220 giorni senza provvedimenti dell'ente creditore; lamentava inoltre violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché omesso esame di un documento relativo al sollecito/discarico. La CTR respingeva l'appello con motivazione sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado sulla prescrizione, ritenendo generiche le censure e implicitamente rigettate le altre questioni. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in via principale, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla cessazione della materia del contendere/estinzione del credito, oltre agli ulteriori vizi sopra indicati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di appello specificamente diretto a censurare la declaratoria di tardività/inammissibilità dell'eccezione di estinzione ex art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012. Ha escluso che vi fosse un rigetto implicito: la decisione di secondo grado, limitata alla questione della prescrizione e resa per relationem alla sentenza di primo grado, non affrontava né superava logicamente la distinta questione dell'estinzione sopravvenuta del credito, e mancava qualunque indicazione dei presupposti in fatto e in diritto per reputare assorbita o rigettata tale domanda/eccezione. Sono stati quindi dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione con congrua motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973

    intimazione di pagamento emessa ex art. 50

    norma posta a base dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio tributario

  • art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012

    prevede un effetto estintivo delle pretese tributarie in presenza dei presupposti procedurali richiamati dalla parte, la cui deduzione nel caso concreto è stata ritenuta non esaminata dal giudice di appello

  • art. 1, comma 538, lett. a), L. n. 228 del 2012

    art. 1, comma 538 lett. a)

    richiamato come base dell'istanza di sospensione legale da cui sarebbe decorso il termine rilevante ai fini dell'estinzione invocata

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve decidere sul motivo di appello e l'omissione integra nullità quando manca qualsiasi provvedimento indispensabile alla soluzione della questione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'utilizzo di fatti asseritamente non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per dedurre l'omesso esame/erronea valutazione di un documento decisivo

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni e alla disciplina del processo tributario

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel contesto della qualificazione della fattispecie come eccezione/domanda tardiva

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice omette del tutto il provvedimento necessario a definire la questione; non basta la mancanza di un'espressa argomentazione se la decisione adottata comporta comunque il rigetto implicito della domanda o eccezione, purché tale rigetto sia desumibile in modo incompatibile dall'impostazione logico-giuridica della sentenza.
  • Non può parlarsi di rigetto implicito di una questione distinta quando la sentenza di appello si limiti ad aderire alla decisione di primo grado su un diverso tema e non affronti affatto il motivo specificamente dedotto contro la statuizione impugnata.
  • La declaratoria di assorbimento, per essere valida e idonea a escludere l'omissione di pronuncia, richiede che il giudice indichi i presupposti in fatto e in diritto che giustificano l'assorbimento; in mancanza, la mancata decisione sulla questione dedotta integra nullità.
  • Una questione di estinzione sopravvenuta del credito, fondata su un fatto estintivo maturato nel corso del giudizio, deve essere esaminata dal giudice quando sia stata specificamente devoluta in appello e non può essere ignorata come se fosse automaticamente travolta da una decisione su una questione diversa come la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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