Cassazione Civile, Ordinanza n. 04484/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di contributi pubblici concessi nell'ambito di un regime di aiuti per investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Sardegna, successivamente dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea perché alcuni investimenti erano stati iniziati prima della domanda. La Regione, a seguito delle decisioni europee e dei conseguenti provvedimenti, aveva notificato alla società beneficiaria un'ordinanza-ingiunzione per la restituzione del contributo percepito, con interessi. La società aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la violazione del legittimo affidamento e una responsabilità della Regione, che invocava in compensazione con la pretesa restitutoria. In appello la società aveva ottenuto un parziale accoglimento, ma la Cassazione, con sentenza del 26 febbraio 2019, aveva accolto il ricorso della Regione sul punto decisivo del legittimo affidamento, affermando che il beneficiario di un aiuto di Stato incompatibile può fare affidamento solo se ha rispettato la procedura di controllo prevista dal diritto UE e che grava su di lui un onere di diligenza nel verificare la compatibilità dell'aiuto, indipendentemente dal comportamento dell'amministrazione erogante. Contro tale sentenza la società ha proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore di fatto percettivo: avrebbe supposto inesistente l'adempimento, da parte sua, dell'onere di diligenza, mentre tale adempimento sarebbe stato invece risultante dagli atti, in particolare dall'esame della decisione della Commissione europea e dalla successiva pubblicazione delle direttive attuative; la ricorrente ha quindi cercato di qualificare come errore revocatorio ciò che in realtà era una censura alla valutazione giuridica della Corte sulla sussistenza del legittimo affidamento. I restanti motivi di revocazione riproponevano questioni già dedotte nel precedente giudizio di legittimità o contestavano la fondatezza dei motivi accolti nella sentenza revocanda, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma una critica alla valutazione giuridica compiuta nella sentenza del 2019 sulla regola del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato. In particolare, la Corte ha ribadito che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo, non contestato e non oggetto di decisione, mentre qui la questione dell'onere di diligenza del beneficiario e della legittimità dell'affidamento era stata esaminata come punto controverso ed era stata risolta in diritto. Conseguentemente sono rimasti assorbiti tutti gli altri motivi e la società ricorrente è stata condannata alle spese, oltre agli ulteriori oneri conseguenti al rigetto/inammissibilità.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, non per errori di giudizio o di valutazione giuridica.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è soggetta ai presupposti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
Il motivo di revocazione deve indicare in modo specifico, chiaro e immediatamente intellegibile il fatto asseritamente oggetto dell'errore percettivo.
La buona fede e il legittimo affidamento sono stati invocati in relazione agli interessi dovuti sulle somme da ripetere, ma la Corte ha escluso che tali profili potessero fondare la revocazione.
art. 108 TFUE
In materia di aiuti di Stato, il beneficiario deve verificare il rispetto della procedura di controllo della compatibilità dell'aiuto; il legittimo affidamento può sorgere solo se l'aiuto è concesso nel rispetto della disciplina unionale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza di cassazione è configurabile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo incontestabilmente diverso da quello risultante dagli atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica di fatti correttamente percepiti.
- In materia di aiuti di Stato, il legittimo affidamento del beneficiario non può fondarsi sul solo comportamento dell'amministrazione nazionale, ma richiede che il beneficio sia stato concesso nel rispetto della procedura europea di controllo prevista dal Trattato.
- Il beneficiario di un aiuto potenzialmente incompatibile ha un onere di diligenza di verifica della compatibilità dell'aiuto con il diritto UE, onere che rientra nella normale prudenza dell'operatore economico.
- Se la questione dedotta è stata già oggetto di decisione come punto controverso del giudizio, essa non può essere prospettata come errore di fatto revocatorio.
- La revocazione non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito per criticare l'apprezzamento compiuto dalla Corte di cassazione su una questione giuridica o sulla ricostruzione inferenziale del fatto.
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