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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37452/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbito il primo motivo dopo aver esaminato e respinto in rito il secondo. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione autonoma della Sardegna e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte di un'amministrazione regionale, di un contributo pubblico concesso a favore di un'impresa privata per attività produttive, in ragione del preteso inadempimento degli obblighi connessi alla concessione. La società destinataria del provvedimento aveva adito il giudice amministrativo e, nel corso del giudizio, aveva sollevato anche il dubbio sulla giurisdizione del giudice adito, sostenendo che la controversia appartenesse al giudice ordinario perché la revoca non sarebbe espressione di discrezionalità amministrativa né di rivalutazione dell'interesse pubblico originario, ma mera contestazione dell'inadempimento del beneficiario. Dopo il rigetto nel merito in primo grado e la conferma in appello, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., deducendo due motivi: con il primo, la violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., dell'art. 2 della legge n. 2248/1865, all. E, e degli artt. 1 e 37 c.p.c., per affermare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie sulla revoca di contributi in assenza di potere discrezionale; con il secondo, la violazione degli artt. 24, 25, 103 e 113 Cost., dell'art. 2 della legge n. 2248/1865, all. E, degli artt. 1 e 37 c.p.c. e dell'art. 9 c.p.a., per censurare la decisione del Consiglio di Stato che aveva dichiarato inammissibile la questione di difetto di giurisdizione perché proposta dalla stessa parte che aveva adito il giudice amministrativo. La resistente ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Le Sezioni Unite hanno esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo hanno dichiarato inammissibile, assorbendo il primo. La Corte ha ribadito che l'attore che abbia scelto un determinato plesso giurisdizionale e sia risultato soccombente nel merito non è legittimato a impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, perché rispetto al capo sulla giurisdizione, in una decisione di rigetto nel merito, egli non è soccombente. La soccombenza nel merito non può essere trasposta sul diverso capo relativo alla giurisdizione per ottenere un ripensamento secundum eventum. La Corte ha inoltre escluso che il precedente dubbio sulla giurisdizione, e la mancanza all'epoca della traslatio iudicii, rendessero meritevole di tutela l'impugnazione del capo sulla giurisdizione dopo la decisione di merito sfavorevole, osservando che il dubbio avrebbe potuto essere sciolto mediante regolamento preventivo di giurisdizione. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    costituisce il fondamento del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro la decisione del Consiglio di Stato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria censura sulla tutela giurisdizionale e sull'accesso al giudice competente.

  • art. 25 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in tema di giudice precostituito per legge.

  • art. 103 Cost.

    richiamato per il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

  • art. 113 Cost.

    richiamato a sostegno della sindacabilità degli atti della pubblica amministrazione e della tutela giurisdizionale.

  • art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla revoca del contributo pubblico in assenza di esercizio di poteri discrezionali.

  • art. 1 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente e valorizzato nel quadro del rilievo del difetto di giurisdizione.

  • art. 9 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione

    la Corte lo interpreta nel senso che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione può essere dedotto solo con specifico motivo avverso il capo della sentenza che abbia statuito sulla giurisdizione; ciò non consente all'attore, rimasto soccombente nel merito, di far valere il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito.

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento della sentenza come meccanismo di traslatio iudicii, ma ritenuto non decisivo per superare la preclusione all'impugnazione del capo sulla giurisdizione da parte dell'attore vincitore sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'attore che abbia scelto un determinato giudice e sia rimasto soccombente nel merito non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito, perché rispetto al capo sulla giurisdizione non è soccombente.
  • La soccombenza nel merito non è trasferibile sul capo relativo alla giurisdizione per ottenere, in appello o in cassazione, un ripensamento della scelta originaria del plesso giurisdizionale dopo l'esito sfavorevole della causa.
  • Il difetto di giurisdizione nei giudizi di impugnazione è deducibile solo nei limiti in cui la parte sia effettivamente soccombente sul capo della pronuncia che abbia statuito, in modo implicito o esplicito, sulla giurisdizione.
  • In presenza di un ragionevole dubbio sulla giurisdizione, la parte deve attivare gli strumenti processuali appositi, come il regolamento preventivo di giurisdizione, e non può utilizzare l'impugnazione della decisione di merito per provocare un mutamento ex post della giurisdizione scelta.
  • La mancanza, al momento della proposizione del giudizio, di un meccanismo di traslatio iudicii non legittima, di per sé, l'impugnazione del capo sulla giurisdizione da parte della parte attrice dopo una soccombenza nel merito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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