Cassazione Civile, Ordinanza n. 05658/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva dalla costruzione di un edificio in area confinante con l’immobile degli attori, asseritamente realizzata in violazione delle distanze legali e sulla base di titoli edilizi poi annullati in autotutela dal Comune. In primo grado era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni maturati fino alla demolizione o riduzione dell’opera. In appello gli eredi dell’originario attore riproponevano la domanda risarcitoria ex art. 872 c.c. e deducevano che la prova del danno derivasse dalle decisioni amministrative/giudiziarie e dall’abusività dell’edificio, oltre a sostenere la permanenza del danno e la sua trasmissibilità mortis causa. Con il ricorso per cassazione articolavano quattro motivi: (1) omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto irrilevanti le violazioni edilizie e il successivo permesso in sanatoria; (2) violazione dell’art. 872, comma 2, c.c. e omessa applicazione dell’art. 1226 c.c., assumendo che la prova del danno fosse contenuta nelle sentenze; (3) omessa verifica della sussistenza di una nuova costruzione riconducibile a sopraelevazione e ampliamento volumetrico; (4) censura sulla trasmissibilità agli eredi del diritto al risarcimento del danno da reato e del danno permanente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano generici, non specificamente calibrati sulla sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, i ricorrenti non si confrontavano in modo adeguato con la ratio decidendi della Corte d’appello, che aveva distinto il piano pubblicistico dei titoli edilizi da quello privatistico tra confinanti e aveva comunque escluso sia l’esistenza di violazioni privatisticamente rilevanti sia la prova adeguata del danno. La doglianza ex art. 112 c.p.c. è stata ritenuta non configurata come omessa pronuncia e, in ogni caso, riferita più alla decisione di primo grado che a quella impugnata. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
La sua evocazione non integrava una vera doglianza di omessa pronuncia, ma una censura di contraddittorietà della motivazione.
Le censure erano formulate come violazioni di legge, ma in realtà richiedevano una rivalutazione del merito e difettavano di specificità.
La pretesa risarcitoria per violazione delle distanze è stata ritenuta non dimostrata e comunque non adeguatamente supportata in cassazione.
La richiesta di liquidazione equitativa è stata richiamata, ma la Corte ha escluso che vi fosse una prova sufficiente del danno da liquidare.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato applicato il presupposto processuale per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, quando la doglianza sia formalmente di violazione di legge ma sostanzialmente miri a ribaltare l’accertamento di merito.
- In materia di distanze legali tra proprietà confinanti, la rilevanza dei titoli edilizi attiene al rapporto pubblicistico con la pubblica amministrazione e non sostituisce l’accertamento, nel rapporto tra privati, della concreta conformità dell’opera alle norme privatistiche rilevanti.
- Per ottenere il risarcimento del danno da violazione delle distanze non basta allegare l’illegittimità dell’opera: occorre allegare e provare il pregiudizio risarcibile e la sua quantificazione, salvo che ne ricorrano i presupposti per la liquidazione equitativa.
- La deduzione di un vizio ex art. 112 c.p.c. deve tradursi nella specifica denuncia di omessa pronuncia su una domanda o eccezione; non basta evocare in modo indifferenziato una contraddizione della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05630/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05634/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05636/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05637/2024 del 04/03/2024
- ordinanza_civile · 4 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05638/2024 del 04/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →