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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29025/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di investimento mobiliare avviato nel 2007 e proseguito sino al 2011, avente ad oggetto operazioni in derivati effettuate presso un intermediario finanziario. L’investitrice sosteneva che le perdite subite fossero imputabili alla banca per avere: a) consentito, in assenza di un finanziamento previsto dal contratto quadro, una sorta di fido di fatto sul conto di appoggio; b) omesso gli obblighi informativi e di adeguata segnalazione dell’inadeguatezza delle operazioni; c) mancato aggiornamento tempestivo sull’azzeramento della provvista e sull’operatività a debito del conto; d) omesso di chiudere il rapporto di investimento quando il conto era divenuto passivo, così aggravando le perdite. Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria e aveva condannato l’investitrice al pagamento del saldo passivo del conto corrente di appoggio; la Corte d’appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi, formalmente incentrati sulla violazione degli artt. 21 e 23 TUF, degli artt. 28, 29, 30 e 47 del regolamento CONSOB 11522/1998, dell’art. 115 c.p.c. e sull’omesso esame di fatti decisivi. La ricorrente contestava, in sintesi, la qualificazione della provvista come non finanziamento, l’attribuzione della qualifica di operatore qualificato, la sufficienza delle informazioni rese tramite documentazione e accesso on-line, l’asserita mancata prova dell’adempimento della banca e la mancata considerazione dell’aggravamento delle perdite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, terzo, quarto, quinto e sesto motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e miravano in realtà a sovvertire accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito; in particolare, la Corte territoriale aveva accertato che la provvista iniziale proveniva da pregressi investimenti e non da un nuovo finanziamento, che la cliente aveva ricevuto la documentazione informativa obbligatoria, che poteva seguire in tempo reale l’andamento dell’investimento tramite trading on-line e che l’eventuale mancata interruzione del rapporto non aveva inciso causalmente sulle perdite, dipese invece dalla scelta della cliente e del suo delegato di continuare a investire. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: da un lato non superava gli accertamenti di fatto sul pieno assolvimento degli obblighi informativi; dall’altro era infondato nella parte relativa alla qualifica di operatore qualificato, poiché la dichiarazione scritta resa dall’investitore ha valore probatorio e esonera l’intermediario da ulteriori verifiche, salvo prova contraria a carico dell’investitore, qui non fornita. La sentenza ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 TUF

    richiamato come fonte degli obblighi informativi e di correttezza dell’intermediario, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione sulla base degli accertamenti di merito

  • art. 23 TUF

    richiamato con riguardo all’onere probatorio dell’intermediario; la Corte ha ritenuto non decisivo il motivo perché l’an dell’inadempimento era stato escluso dai giudici di merito

  • art. 28 Regolamento CONSOB n. 11522/1998

    invocato per affermare un dovere di informazione quotidiana sull’andamento negativo del rapporto; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse tale violazione alla luce della possibilità di controllo on-line

  • art. 29 Regolamento CONSOB n. 11522/1998

    richiamato nel secondo motivo in tema di adeguatezza e obblighi informativi dell’intermediario; la Corte non ha ravvisato violazione, valorizzando gli accertamenti di fatto

  • art. 30 Regolamento CONSOB n. 11522/1998

    richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle operazioni e del rapporto di investimento; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una premessa fattuale non condivisa

  • art. 47 Regolamento CONSOB n. 11522/1998

    richiamato nel primo motivo, ma non è stata accolta la tesi della sua applicazione al caso concreto

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che la censura era in realtà volta a contestare la selezione del materiale probatorio e quindi inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti o prive di confronto con la ratio decidendi

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove già accertate in modo conforme nei gradi di merito.
  • La dichiarazione scritta dell’investitore di appartenere alla categoria degli operatori qualificati ha valore probatorio e può esonerare l’intermediario da ulteriori verifiche, salvo che l’investitore alleghi e dimostri elementi contrari già presenti nella documentazione in possesso dell’intermediario.
  • Gli obblighi informativi dell’intermediario devono essere valutati alla luce degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito; se è accertato che il cliente poteva seguire in tempo reale l’andamento dell’investimento e ha ricevuto la documentazione prevista, non è configurabile violazione solo perché non sia stata trasmessa un’informazione quotidiana ulteriore.
  • La doglianza relativa all’aggravamento del danno è inammissibile quando il giudice di merito abbia escluso in fatto il nesso causale tra la condotta contestata e le perdite, attribuendo queste ultime alla scelta dell’investitore di proseguire l’operatività nonostante le perdite già evidenziate.
  • Quando la sentenza impugnata esclude l’an dell’inadempimento, diventano irrilevanti le censure che presuppongono, invece, la sussistenza dell’inadempimento ai fini della causazione o della concausazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziaria
RamiBancario e finanziario
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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