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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15845/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società creditrice aveva promosso esecuzione forzata presso terzi nei confronti di un ente pubblico sulla base di un titolo esecutivo costituito da un contratto di locazione stipulato in forma pubblica. L'ente debitore propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.; l'opposizione fu accolta solo parzialmente dal Tribunale e la decisione fu confermata dalla Corte d'appello, che respinse l'appello di entrambe le parti. In cassazione l'ente pubblico propose ricorso principale con sette motivi e la società creditrice propose ricorso incidentale con tre motivi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, prima di esaminare i motivi, la Corte ha verificato d'ufficio l'ammissibilità di entrambi i ricorsi, rilevando che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 10 febbraio 2020, che il giudizio di primo grado era iniziato nel 2013 e che, quindi, si applicava il termine lungo semestrale dell'art. 327 c.p.c. nella versione successiva alla L. n. 69/2009. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione della sospensione feriale, trattandosi di materia esecutiva, mentre ha considerato la sola sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19, con conseguente differimento del termine al 14 ottobre 2020. Poiché il ricorso principale era stato notificato il 9 novembre 2020 e l'incidentale il 13 novembre 2020, entrambi sono risultati tardivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, per tardività della notificazione rispetto al termine lungo per impugnare, calcolato senza sospensione feriale ma con la sospensione Covid. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, ravvisando reciproca soccombenza, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per entrambe le impugnazioni.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione va verificata prioritariamente e d'ufficio, anche prima dell'esame dei motivi.
  • Quando il giudizio di primo grado è iniziato dopo la riforma dell'art. 327 c.p.c., il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
  • Nel processo esecutivo non si applica la sospensione feriale dei termini; ai fini del computo del termine per impugnare può invece rilevare la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato dopo la scadenza del termine lungo, è inammissibile per tardività, a prescindere dal contenuto dei motivi dedotti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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