Cassazione Civile, Ordinanza n. 15760/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione promossa in via monitoria da un ex dipendente per ottenere somme di lavoro non corrisposte. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso e, in primo grado, aveva riconosciuto solo parte delle pretese; la Corte d’appello, in parziale riforma, svolta consulenza tecnica contabile, ha condannato la società al pagamento di ulteriori differenze retributive e accessori, oltre alle somme già riconosciute per retribuzioni non pagate e TFR. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) ha censurato la ritenuta idoneità del ricorso monitorio del lavoratore, lamentando violazione delle norme sul procedimento monitorio, sulla prova documentale e sull’onere della prova, sostenendo che l’istanza non individuasse adeguatamente le singole voci creditorie; (2) ha dedotto violazione del principio di non contestazione e delle norme sul giudizio di appello e sul rito del lavoro, affermando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso una contestazione specifica delle allegazioni del lavoratore; (3) ha lamentato travisamento dei fatti e inversione dell’onere probatorio, invocando anche norme sulla prova documentale, sulla prescrizione e sull’onere di contestazione; (4) ha censurato la regolazione delle spese, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto compensarle alla luce dell’esito complessivo dei gradi di merito. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: il primo per difetto di interesse, poiché il decreto ingiuntivo era già stato revocato dal giudice di primo grado; il secondo per difetto di autosufficienza, non essendo stati adeguatamente indicati gli atti e i passaggi rilevanti per valutare la dedotta non contestazione; il terzo perché mirava a una rivalutazione del merito e non denunciava correttamente una violazione dell’art. 2697 c.c. o dell’art. 115 c.p.c., avendo la decisione di merito valorizzato buste paga e CTU contabile; il quarto perché il controllo di legittimità sulle spese è limitato a casi non ricorrenti nella specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro, confermando quindi la decisione della Corte d’appello che aveva condannato la società al pagamento di ulteriori differenze retributive in favore dell’ex dipendente, oltre alle somme già riconosciute in primo grado per retribuzioni non pagate e TFR. La ricorrente è stata anche condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Non è stata disposta condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
I motivi formalmente inquadrati come violazione di legge o vizio motivazionale sono scrutinabili solo nei limiti propri del giudizio di legittimità e non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del merito.
artt. 633, 634, 638, 640 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la struttura del ricorso monitorio; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse poiché il decreto ingiuntivo era stato già revocato.
Richiamati in relazione alla prova documentale; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamati dalla ricorrente in tema di disconoscimento delle scritture; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto, ma una contestazione di merito non ammissibile in cassazione.
La violazione è deducibile solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove o la loro idoneità dimostrativa.
Richiamato dalla ricorrente; la censura sulla non contestazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità/autosufficienza.
Richiamato per censurare il contenuto dell’atto di appello; la Corte non entra nel merito della doglianza per difetto di specifica allegazione degli atti rilevanti.
Richiamato nel contesto del rito del lavoro; la censura è stata dichiarata inammissibile.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti liberamente le prove acquisite e attribuisca maggiore forza persuasiva ad alcune di esse.
La diversa forza di convincimento attribuita alle prove è attività valutativa riservata al giudice di merito e non è censurabile come violazione di legge.
artt. 2935, 2946, 2948, 2955, 2956 c.c.
Norme richiamate nel terzo motivo; il ricorso non ha superato il limite della critica di merito e non ha evidenziato un errore di sussunzione giuridica.
Il sindacato sulle spese di lite è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa e dei limiti tariffari, profili non riscontrati.
Non sono emersi i presupposti di mala fede o colpa grave per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Per dedurre la violazione del principio di non contestazione in cassazione occorre indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e trascriverne i passaggi essenziali, così da consentire il controllo di legittimità.
Massime di principio
- In cassazione, la censura di violazione del principio di non contestazione è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico dove e come le proprie allegazioni siano state formulate e non trascrive i passaggi essenziali della comparsa di risposta e degli altri scritti difensivi della controparte.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella su cui esso grava secondo la struttura della fattispecie; non basta contestare la valutazione o la sufficienza delle prove.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre soltanto se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non quando seleziona e apprezza diversamente prove ritualmente acquisite.
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o degli esiti istruttori già apprezzati dal giudice di appello.
- Il controllo di legittimità sulle spese di lite di merito è estremamente limitato e non consente di sindacare la valutazione discrezionale del giudice, salvo violazione del divieto di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa o superamento dei limiti tariffari.
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