Cassazione Civile, Ordinanza n. 15723/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un autotrasportatore, cessato dal rapporto di lavoro il 31 gennaio 2014, aveva chiesto nei confronti del datore di lavoro il pagamento di somme per lavoro straordinario e per differenze sul TFR, sostenendo che durante il rapporto la retribuzione fosse stata corrisposta in misura inferiore a quanto dovuto secondo il contratto collettivo di settore. In appello la domanda era stata respinta e il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme del CCNL Trasporti sull'orario settimanale; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di una busta paga, assumendo che una voce fosse stata pagata come trasferta anziché come straordinario; con il terzo ha censurato il mancato esercizio dei poteri istruttori e la mancata ammissione delle prove richieste; con il quarto ha lamentato la violazione delle norme sulle scritture private e il mancato rilievo della valenza dei fogli presenza redatti dal datore di lavoro. La Corte di appello aveva ritenuto generiche o esplorative le allegazioni del lavoratore e aveva reputato che i conteggi da lui prodotti non superassero la conformità tra quanto corrisposto in busta paga e il lavoro effettivamente svolto, escludendo quindi la necessità di ulteriori prove o consulenze tecniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sull'interpretazione astratta del CCNL ma sulla verifica in concreto della corrispondenza tra compensi pagati e lavoro effettivamente svolto, valutazione già compiuta dal giudice di merito. Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché investivano la selezione, l'apprezzamento e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non riesaminabili in cassazione, specie in presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 11 e 11-bis disp. gen. CCNL Trasporti
Le censure sul loro significato sono state ritenute irrilevanti nel caso concreto, perché la decisione di merito si fondava sulla conformità tra retribuzione corrisposta e lavoro effettivamente svolto, questione che assorbiva l'interpretazione astratta delle clausole collettive.
Sono stati evocati per lamentare la mancata ammissione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la selezione delle prove rientra nei poteri del giudice di merito.
Invocato insieme agli artt. 421 e 132 c.p.c. per contestare la motivazione sulla prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamati per contestare il mancato disconoscimento di scritture e il valore dei fogli presenza, ma la doglianza è stata ritenuta attinente a valutazioni probatorie non sindacabili in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare questioni astratte o assorbite.
- La valutazione dell'attendibilità delle prove, la selezione del materiale istruttorio rilevante e l'assegnazione di prevalenza a un mezzo di prova rispetto a un altro spettano al giudice di merito e non sono, di regola, riesaminabili in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto è ulteriormente circoscritto.
- La richiesta di prove orali o di consulenza tecnica è inammissibile quando le allegazioni poste a fondamento risultino generiche o meramente esplorative.
- Quando il giudice di merito accerta che la retribuzione indicata in busta paga corrisponde al lavoro effettivamente svolto, contestazioni basate su conteggi o documenti non idonei non possono fondare una revisione in cassazione.
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