Cassazione Civile, Ordinanza n. 15727/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, cessato il rapporto di lavoro dopo una lunga anzianità di servizio, ha ottenuto in appello la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze sul TFR, ricalcolato includendo nella base di computo lo straordinario svolto fino al maggio 1982 secondo la disciplina previgente. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato, da un lato, la valutazione della prova sulla continuità dello straordinario e, quindi, la sua computabilità ai fini del trattamento di anzianità/TFR; dall'altro, ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi e vizi di motivazione; infine ha lamentato l'omessa pronuncia su tre eccezioni: intervenuta decadenza/domanda preclusa per effetto di un accordo di conciliazione/esodo sottoscritto in sede sindacale, compensazione con una somma già corrisposta al lavoratore nell'ambito di tale accordo e prescrizione del diritto azionato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova della continuità dello straordinario e alla prescrizione, ma ha accolto i motivi relativi all'omesso esame della conciliazione transattiva e della compensazione ad essa collegata, rilevando che la Corte d'appello non aveva esaminato la portata preclusiva del verbale di conciliazione e la sua eventuale efficacia abdicativa/transattiva sui diritti fatti valere. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi, secondo, terzo e sesto motivo di ricorso, ritenendo corretta la motivazione della Corte d'appello sulla prova della non occasionalità dello straordinario e infondata l'eccezione di prescrizione perché il diritto azionato era una domanda di condanna al pagamento di differenze di TFR, il cui termine decorre dalla cessazione del rapporto. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il quarto e il quinto motivo, perché la sentenza impugnata non aveva esaminato la pretesa preclusione derivante da un verbale di conciliazione/sinallagmatico accordo di esodo e la connessa eccezione di compensazione della somma già corrisposta. La sentenza è stata dunque cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla stessa Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché verifichi la rilevanza preclusiva del verbale di conciliazione e, se del caso, il quantum debeatur, applicando i principi richiamati dalla Cassazione in tema di efficacia transattiva-abdicativa delle conciliazioni sindacali. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
formulazione anteriforma ex legge n. 297 del 1982
La disciplina previgente è richiamata per verificare la computabilità dello straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzianità/TFR.
formulazione anteriforma ex legge n. 297 del 1982
Richiamato insieme all'art. 2120 c.c. quale parametro normativo per la base di calcolo dell'indennità di anzianità.
È menzionata come legge che ha riformato la disciplina previgente del TFR/indennità di anzianità.
La Corte ribadisce che la valutazione e selezione delle prove appartiene al giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
Richiamato dalla ricorrente nei motivi sulla prova; la Corte non vi ravvisa violazione, perché la motivazione d'appello è logica e coerente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al c.d. minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma la motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente e non apparente.
Parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge.
Parametro processuale invocato per le censure di omessa pronuncia e nullità della sentenza.
Parametro processuale invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; il motivo è rigettato perché la motivazione è ritenuta congrua.
Richiamato per l'omessa pronuncia sulle eccezioni di conciliazione, compensazione e prescrizione.
Richiamato nei motivi per denunciare l'omessa decisione sulle eccezioni riproposte in appello.
Richiamato per affermare che la condanna al pagamento del TFR presuppone l'accertamento del diritto, distinto dall'azione di mero accertamento della quota maturata.
È richiamato in relazione alla mancata impugnazione entro il termine di decadenza quale indice della natura transattiva-abdicativa della conciliazione sindacale.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla valutazione del lavoro straordinario ai fini del TFR non può risolversi in una richiesta di nuova lettura delle prove: se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e supera il minimo costituzionale, il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito probatorio.
- Ai fini della computabilità dello straordinario nella base di calcolo dell'indennità di anzianità/TFR secondo la disciplina previgente, il giudice di merito può valorizzare elementi documentali come le buste paga per desumere la non occasionalità e non saltuarietà della prestazione.
- Il diritto al pagamento del TFR o delle sue differenze matura ed è azionabile con domanda di condanna dalla cessazione del rapporto di lavoro; la prescrizione non decorre dal singolo accantonamento o dalla maturazione progressiva della quota, ma dalla cessazione del rapporto.
- Una conciliazione o un accordo sindacale che abbiano ad oggetto specifici diritti determinati o determinabili possono avere natura transattiva e abdicativa, con efficacia preclusiva rispetto a pretese successive, se risulta che il lavoratore abbia aderito con piena consapevolezza dei diritti oggetto di regolazione.
- Quando in giudizio è dedotto un verbale di conciliazione con correlata erogazione di somme e rinuncia, il giudice di merito deve esaminare espressamente la sua portata preclusiva sia sull'an della domanda sia, se del caso, sul quantum debeatur; l'omesso esame di tale eccezione integra vizio denunciabile in cassazione.
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