Cassazione Civile, Ordinanza n. 15725/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di lavoro protrattosi per decenni, cessato nel 2016. L'ex dipendente otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR, ma la società proponeva opposizione sostenendo di vantare, nello stesso rapporto, un controcredito di importo molto superiore per asserite malversazioni commesse dal lavoratore nel 2015, pari a circa 300.000 euro. I giudici di merito revocavano il decreto ingiuntivo, ritenendo provato il danno della società sulla base di una dichiarazione resa dal lavoratore in sede disciplinare e della testimonianza di un componente del collegio sindacale, corroborata da documentazione bancaria relativa a bonifici disposti per fini estranei alla società. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1241, 1243 e 1246 c.c., contestando la sussistenza dei presupposti della compensazione impropria applicata dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione apparente ricorre solo quando il giudice ometta gli elementi fondanti del convincimento o li esponga in modo non controllabile, mentre nel caso concreto la Corte d'appello aveva descritto in modo sufficiente il percorso logico-argomentativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché precluso dalla doppia conforme, essendo la sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado sulle medesime ragioni e sugli stessi fatti. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che, trattandosi di crediti e debiti derivanti da un unico rapporto di lavoro, correttamente era stata operata una compensazione atecnica o impropria, che consiste in un mero accertamento delle partite di dare-avere con elisione automatica fino alla concorrenza, senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza; la doglianza è stata ritenuta infondata perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente.
Richiamato in tema di motivazione della decisione; non è stata ravvisata alcuna nullità della sentenza di merito.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme.
È stato richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, comma 1, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione; la Corte ha applicato il principio della compensazione impropria tra partite derivanti da unico rapporto.
Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione; la Corte ha ribadito che, nell'unico rapporto, si procede ad accertamento di dare e avere e non a compensazione propria.
Richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione; la Corte ha escluso che ostasse alla compensazione impropria.
art. 111, sesto comma, Cost.
Utilizzato come parametro del sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato per disporre, in caso di rigetto, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza di merito non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado sulle stesse ragioni e sui medesimi fatti posti a base della decisione.
- Quando crediti e debiti tra le stesse parti nascono da un unico rapporto, anche se complesso, non opera la compensazione propria ma un accertamento unitario delle reciproche partite di dare e avere, con elisione automatica fino alla concorrenza.
- La compensazione impropria può essere rilevata dal giudice senza necessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale, ove le poste contrapposte derivino dal medesimo rapporto sostanziale.
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