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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15761/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro domestico svolto tra il 2014 e il 2017 per l'assistenza a una persona anziana poi deceduta. In primo grado era stata riconosciuta alla lavoratrice una somma molto più elevata a titolo di differenze retributive; in appello la condanna era stata ridotta e, per quanto ancora in contestazione in cassazione, la Corte territoriale aveva escluso l'indennità di presenza notturna sul rilievo che la lavoratrice, convivente con vitto e alloggio, non avesse in concreto svolto prestazioni notturne di assistenza. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del CCNL collaboratori domestici e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato il contratto collettivo e travisato le condizioni di salute dell'assistita, che non sarebbe stata in stato vegetativo ma affetta da demenza senile, con conseguente necessità di assistenza notturna; con il secondo ha dedotto violazione di norme di diritto per non avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'appello o comunque per avere ritenuto ammissibile una censura che, secondo la ricorrente, investiva la CTU e non la sentenza di primo grado, osservando che la controparte non aveva contestato la consulenza tecnica in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mescolava doglianze ex art. 360, n. 3, e n. 5, c.p.c., sovrapponendo violazione di legge e vizio motivazionale, e comunque perché mirava a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito circa l'effettivo svolgimento di mansioni notturne. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondato, poiché l'appello non contestava i meri conteggi della CTU ma la debenza stessa dell'indennità contrattuale per mancato svolgimento dell'assistenza notturna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva ridotto l'importo riconosciuto in primo grado e aveva escluso l'indennità di presenza notturna, ritenendo non sindacabile in cassazione la valutazione di merito sulle prove e corretta l'impostazione secondo cui, in mancanza di assistenza notturna effettivamente prestata, l'indennità non è dovuta. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 CCNL collaboratori domestici

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'indennità di presenza notturna spettasse in base alla disciplina collettiva; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma diversa da quella per cui l'indennità non è dovuta se l'assistenza notturna non è concretamente svolta.

  • art. 12 CCNL collaboratori domestici

    Richiamato dalla ricorrente per la stessa finalità; la decisione assume che la clausola collettiva collega l'indennità all'effettivo svolgimento dell'assistenza notturna.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione o falsa applicazione di norme di diritto non può essere cumulata e sovrapposta, nello stesso motivo, al vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso che mira a contestare la valutazione delle prove o l'accertamento del fatto non può essere proposto insieme alla deduzione della violazione di legge sul medesimo punto.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico: il ricorrente deve indicare le norme violate e confrontarle con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la commistione nello stesso motivo di censure eterogenee di violazione di legge e di vizio di motivazione quando esse investono la medesima questione sotto profili incompatibili.
  • La deduzione di violazione o falsa applicazione di norme collettive o di legge presuppone che si confrontino le regole giuridiche invocate con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente contestare genericamente l'esito della valutazione probatoria.
  • La valutazione delle prove e l'individuazione del materiale istruttorio ritenuto decisivo spettano ai giudici di merito; in cassazione non è consentito chiedere una terza valutazione del merito.
  • Se una prestazione accessoria o un'indennità contrattuale è collegata all'effettivo svolgimento di determinate mansioni, il diritto alla relativa voce retributiva richiede la prova concreta dell'attività che ne costituisce il presupposto.
  • L'onere di specificità del motivo di ricorso impone di indicare puntualmente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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