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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15558/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento delle ore di pronta disponibilità svolte da infermieri dipendenti di una struttura sanitaria privata. I giudici di merito avevano riconosciuto ai lavoratori il diritto a che le ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate, quando vi fosse chiamata, fossero compensate come lavoro straordinario anche se nel corso della settimana il dipendente fosse stato assente per ferie, malattia o permessi e quindi non avesse esaurito l’orario ordinario. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha denunciato motivazione apparente e violazione del dovere di motivazione; ha contestato l’interpretazione dell’art. 60 del c.c.n.l. Sanità privata 2002-2005 sostenendo che lo straordinario sarebbe dovuto solo se superato il debito orario effettivamente prestato, senza computare le assenze; ha invocato gli artt. 1, 4 e 6 del d.lgs. 66/2003 e gli artt. 2107 e 2108 c.c. per sostenere che orario normale e straordinario vadano riferiti al lavoro effettivo; ha inoltre dedotto omessa pronuncia / violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità del ricorso introduttivo per difetto di allegazioni e prove; infine ha censurato la statuizione sulle spese, chiedendone la compensazione per la novità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, chiarendo che, nel caso di pronta disponibilità con chiamata effettiva, le ore lavorate costituiscono orario di lavoro e, ai fini del superamento dell’orario normale settimanale, le assenze per ferie e malattia non possono essere trattate come inadempimenti del lavoratore: esse estinguono comunque il debito orario in quanto legittime cause di sospensione dell’obbligo di prestazione, coerenti con la tutela del riposo e della salute. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sull’omessa pronuncia e sul difetto di allegazione/prova, osservando che la questione processuale non integra omessa pronuncia e che, comunque, la corte territoriale aveva espresso una decisione sul punto; ha poi dichiarato inammissibile la censura sulle spese, perché la valutazione sulla compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.c.n.l. AOIS - ARIS Fondazione Don Gnocchi 2002-2005

    "in caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato"

    disciplina la pronta disponibilità distinguendo tra mera attesa, remunerata con indennità, ed effettiva chiamata, la cui prestazione va computata come lavoro straordinario salvo recupero orario richiesto dall'interessato.

  • art. 1 d.lgs. 66/2003

    richiamato per la nozione legale di lavoro straordinario, inteso come prestato oltre l’orario normale di lavoro.

  • art. 3 d.lgs. 66/2003

    fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali.

  • art. 4 d.lgs. 66/2003

    demandando ai contratti collettivi la durata massima settimanale e ponendo il limite medio di 48 ore, impone il calcolo su base di lavoro effettivamente prestato ai fini della verifica del superamento del tetto massimo.

  • art. 6 d.lgs. 66/2003

    l’esclusione di ferie e malattia opera solo ai fini del computo della media di cui all’art. 4, non già per escludere tali periodi dal debito orario rilevante ai fini dell’orario normale e dello straordinario.

  • art. 2107 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sul limite dell’orario di lavoro e sul rinvio alla disciplina collettiva.

  • art. 2108 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di compenso per lavoro straordinario.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per sostenere che l’interpretazione del contratto collettivo avrebbe dovuto ricercare la comune intenzione delle parti e non arrestarsi al solo dato letterale.

  • art. 1363 c.c.

    invocato per chiedere un’interpretazione sistematica e coordinata delle clausole contrattuali sui turni e sullo straordinario.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 111 Cost. per censurare la motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. a sostegno della dedotta motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    base processuale della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente e/o vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base processuale delle censure di violazione o falsa applicazione di legge e di contratto collettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    base processuale della censura per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata decisione su una questione meramente processuale non integra omessa pronuncia; il vizio riguarda le domande di merito.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale parametro degli oneri di allegazione e prova del ricorso introduttivo del lavoratore.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    la censura che investe l’interpretazione degli atti processuali è inammissibile se gli atti non sono trascritti o localizzati in ricorso.

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato per la disciplina della c.d. doppia conforme, che limita il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatti e prove.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla preclusione del sindacato sulla doppia conforme di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese in base alla soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei casi previsti dalla legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella disciplina della pronta disponibilità, quando il lavoratore è effettivamente chiamato a rendere la prestazione, il tempo di lavoro così svolto integra orario di lavoro e può essere trattato come straordinario se eccede l’orario normale previsto dalla legge o dal contratto collettivo.
  • Ai fini del computo del debito orario del lavoratore, le assenze per ferie e malattia non possono essere considerate inadempimento: esse operano come legittime cause di sospensione dell’obbligo di prestazione e non possono essere usate per dilatare artificialmente l’orario normale di lavoro o comprimere il lavoro straordinario.
  • L’interpretazione del contratto collettivo deve essere coerente con la disciplina legale dell’orario di lavoro e con la funzione di tutela della salute e del riposo del lavoratore; non è ammissibile una lettura che trasformi ferie e malattia in fattori che aumentano il debito orario.
  • La direttiva europea sull’orario di lavoro incide sulla qualificazione del tempo come lavoro o riposo, ma non disciplina la retribuzione: quest’ultima resta affidata al diritto nazionale, al contratto collettivo o alle determinazioni del datore di lavoro, purché siano rispettati i limiti di tutela dell’orario.
  • L’omesso esame di una questione meramente processuale non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia; tale vizio riguarda le domande di merito.
  • In cassazione, la critica alla valutazione delle prove o all’interpretazione di atti processuali è inammissibile se gli atti non sono specificamente trascritti o localizzati e, in presenza di doppia conforme, il sindacato sul fatto è ulteriormente limitato.
  • La compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti di legge e non è sindacabile in cassazione salvo violazione del principio secondo cui le spese non possono gravare sulla parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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