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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15901/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato titolare di una pensione italiana (cat. VOS), liquidata con il cumulo di contribuzione italiana ed estera, che dal 1° luglio 2008 percepiva anche una pensione svizzera autonoma, maturata con i soli requisiti contributivi elvetici. Il pensionato aveva chiesto il riconoscimento dell'integrazione al minimo della quota italiana; il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile l'art. 8 l. n. 153/1969 anche senza che entrambe le pensioni derivassero dal cumulo internazionale. La corte d'appello ha invece respinto la domanda, fondando la decisione su più rationes: assenza del requisito dei dieci anni di contribuzione in Italia, riassorbimento dell'integrazione per effetto della pensione estera e superamento dei limiti reddituali rilevanti ai fini dell'integrazione al minimo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: (1) falsa applicazione del d.m. n. 577/1992 per la derogabilità del requisito decennale in presenza di residenza in Italia; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la corte avesse valorizzato fatti non provati; (3) falsa applicazione dell'art. 8, ultimo comma, l. n. 153/1969, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 503/1988; (4) violazione delle regole di cui agli artt. 6 e 8 d.l. n. 463/1983 e dell'art. 9-bis della stessa legge, nonché del principio del minimo vitale; (5) omesso esame di un fatto decisivo, indicato come acquiescenza dell'INPS alla condanna di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, rilevando in particolare che la ratio decisiva del superamento dei limiti reddituali era di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto, che tale limite si applica a qualunque reddito, incluso quello derivante da una pensione estera autonoma, e che le ulteriori doglianze erano comunque assorbite o carenti di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sostenere il rigetto, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse delle censure che non colpissero tutte le rationes. Nel merito ha affermato che l'integrazione al minimo presuppone il rispetto dei limiti reddituali previsti dall'art. 6 d.l. n. 463/1983; tali limiti operano per qualunque reddito, compresa la pensione estera autonoma, che non può essere assimilata al solo pro-rata estero in un trattamento idealmente unitario. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che la corte d'appello aveva deciso sulla base di un importo pensionistico non contestato, e ha dichiarato inammissibile il motivo per omesso esame perché non autosufficiente e privo della necessaria trascrizione del documento asseritamente non esaminato. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 153/1969

    "i trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale"; "a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni"; "Tale integrazione…è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri"

    La disposizione non consente di prescindere dal requisito contributivo decennale; il richiamo al riassorbimento opera solo sul piano del pro-rata e non elimina il diverso limite reddituale previsto dalla disciplina generale dell'integrazione al minimo.

  • art. 6 d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983

    "l'integrazione al trattamento minimo... non spetta ai soggetti che posseggano... redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo"

    Il limite reddituale si applica a qualunque reddito rilevante, salvo le specifiche esclusioni di legge, e impedisce l'integrazione al minimo quando il reddito complessivo supera la soglia prevista.

  • art. 8 d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983

    La norma è richiamata come parte del sistema di regole distributive che coordinano l'integrazione al minimo con i limiti reddituali e con la presenza di più pensioni.

  • art. 9-bis l. n. 638/1983

    È menzionato dal ricorrente nel quinto motivo, ma dalla decisione non emerge una specifica applicazione autonoma della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non è stata ravvisata perché la corte d'appello non ha utilizzato prove acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti, ma ha valorizzato un dato economico non contestato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene indicato come parametro dei motivi di falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene indicato come parametro della dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Viene indicato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per ribadire l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, con necessaria indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.

  • Corte cost. n. 503/1988

    È richiamata per delimitare l'effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 l. n. 153/1969, circoscritta all'inciso relativo ai titolari di altro trattamento di pensione e non estesa a eliminare il riassorbimento dell'integrazione fino a concorrenza del pro rata.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso deve investire tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse determina l'inammissibilità o comunque l'inutilità delle doglianze rivolte alle altre, per difetto di interesse.
  • Ai fini dell'integrazione al trattamento minimo della pensione, il limite reddituale previsto dalla disciplina generale opera anche se il reddito è costituito da una pensione estera autonoma; non è possibile escludere tale reddito dalla verifica solo perché la pensione italiana sia stata liquidata in regime internazionale.
  • Il meccanismo di riassorbimento dell'integrazione previsto per il cumulo internazionale riguarda il coordinamento tra pro-rata e trattamenti esteri e non elimina il distinto vaglio del superamento delle soglie reddituali stabilite dalla legge.
  • La dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito si basi su circostanze economiche non contestate dalle parti, poiché non vi è utilizzazione di prove illegittimamente acquisite d'ufficio.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico il documento o il fatto asseritamente trascurato e non ne trascrive i passaggi essenziali, in violazione dell'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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