Cassazione Civile, Ordinanza n. 29416/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva intimato a una società un precetto di pagamento fondato su un contratto di mutuo fondiario. La società destinataria del precetto propose opposizione all’esecuzione, chiedendo anche la chiamata in causa di un terzo, dedotto come soggetto che si sarebbe accollato il debito e che, secondo l’opponente, doveva essere considerato litisconsorte necessario o comunque garante/manlevante. In corso di lite il credito era stato ceduto alla società resistente, che agiva tramite mandataria. In cassazione la ricorrente dedusse due motivi: 1) violazione dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel rigettare la chiamata in causa del terzo accollante, ritenuto necessario per la decisione; 2) violazione dell’art. 1273 c.c., sostenendo che nell’atto di compravendita immobiliare il terzo si era accollato il debito con liberazione dell’originaria debitrice e che tale liberazione sarebbe stata desumibile dalla notifica della scrittura alla banca, dalla sua ratifica e dall’accettazione dei pagamenti con rilascio di quietanza.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la domanda di garanzia o regresso verso il terzo non integra ipotesi di litisconsorzio necessario e che la decisione di ammettere o meno la chiamata del terzo resta discrezionale. Quanto al secondo, ha rilevato che, in assenza di una clausola espressamente privativa nell’accordo di accollo, la liberazione del debitore originario richiede una volontà espressa e inequivoca del creditore, non bastando l’adesione alla convenzione né la mera accettazione di pagamenti e il rilascio di quietanza, trattandosi di un atto privo di contenuto negoziale idoneo a esprimere una volontà liberatoria. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La chiamata in causa del terzo per manleva o regresso non configura, di per sé, una ipotesi di litisconsorzio necessario; il relativo provvedimento è rimesso alla discrezionalità del giudice.
Nell’accollo, la liberazione del debitore originario si verifica solo se il creditore manifesti in modo espresso e inequivoco la volontà di liberarlo; non è sufficiente la sola adesione alla convenzione o la mera accettazione dei pagamenti eseguiti dall’accollante.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di chiamata in causa del terzo proposta per garanzia, manleva o regresso non comporta automaticamente litisconsorzio necessario, sicché il giudice può ammetterla o rigettarla nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
- Nell’accollo del debito, la liberazione del debitore originario richiede una dichiarazione del creditore chiara, espressa e univoca; non è sufficiente una mera adesione al patto di accollo.
- L’accettazione da parte del creditore di pagamenti provenienti dall’accollante e il rilascio della relativa quietanza non valgono, da soli, come manifestazione negoziale di volontà liberatoria verso il debitore originario.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può determinare l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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