Sentenza del 03/08/2022 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Riscossione - prescrizione credito erariale - termine ordinario di dieci anni - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in relazione a debiti tributari risultanti da più cartelle di pagamento e avvisi di accertamento. Il contribuente contestava, tra l'altro, la conoscenza e la notificazione degli atti e la prescrizione dei crediti erariali. L'ente di riscossione ha difeso la validità degli estratti ruolo prodotti in giudizio e ha sostenuto che non è necessaria la produzione integrale della cartella per provare il credito. Sul punto della prescrizione, la questione centrale era se al credito erariale si applichi il termine decennale ex art. 2946 c.c. oppure il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. per le "prestazioni periodiche".
La decisione
L'appello del contribuente è stato respinto. La Corte ha ritenuto che i ruoli prodotti facciano piena prova del credito e che il contribuente fosse già stato reso edotto della sua posizione debitoria, rigettando le eccezioni di mancata notifica/conoscenza. In relazione alla prescrizione, la Corte ha confermato l'applicazione del termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., escludendo l'applicabilità del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c., sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte (ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020, n. 32308/2019) che considera i crediti erariali come obbligazioni che si rinnovano annualmente e non come prestazioni periodiche. Le spese del giudizio sono state regolate secondo l'art. 92 c.p.c. (tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018), parzialmente compensate e liquidate in misura ridotta; in particolare sono a carico del contribuente spese liquidate in euro 1.887,5.
Norme richiamate
La Corte ha applicato il termine ordinario di prescrizione decennale previsto da questo articolo per i crediti erariali, decorrenza dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo.
Il giudice ha escluso l'applicabilità del termine quinquennale per "prestazioni periodiche" a favore dei crediti erariali, ritenendo che le obbligazioni tributarie si rinnovino annualmente e richiedano valutazioni autonome per ciascun anno.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19 e art. 21
La Corte ha ritenuto non sussistere l'inammissibilità del ricorso sulla base delle disposizioni in tema di impugnabilità degli atti, richiamando la giurisprudenza che ammette un criterio estensivo per l'impugnazione di atti non espressamente previsti dall'art. 19.
Applicata per la liquidazione delle spese di lite, tenuto conto delle modifiche rese dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018; le spese sono state parzialmente compensate e ridotte.
Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018
Rilevante per l'individuazione del criterio di liquidazione delle spese di giudizio (applicazione del testo risultante dopo la pronuncia).
Regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense, art. 4, comma 1
Richiamato per motivare la riduzione percentuale massima nella liquidazione dei compensi per l'attività difensiva.
Massime di principio
- I crediti erariali si prescrivono in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.; il termine decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall'ultimo atto interruttivo.
- Non si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c. per le "prestazioni periodiche" ai crediti tributari, poiché l'obbligazione tributaria si rinnova annualmente e ciascun anno richiede una valutazione autonoma dei presupposti.
- Gli estratti di ruolo prodotti dall'agente della riscossione fanno piena prova del credito e possono essere sufficienti in giudizio; non sempre è necessario che l'ente impositore partecipi o produca la cartella integrale per dimostrare il credito.
- Le regole di motivazione proprie della Pubblica Amministrazione non si estendono automaticamente agli atti dell'agente della riscossione, con possibili conseguenze sul livello di dettaglio richiesto nell'atto.
- Nelle contestazioni sulla notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione non è sempre onerato della produzione integrale della cartella per dimostrare la validità della pretesa; la prova può essere desunta dagli estratti di ruolo e dalla documentazione prodotta.
- Suggerire cautela nel formulare eccezioni di prescrizione o di nullità per mancata conoscenza del titolo: la documentazione di ruolo e precedenti notifiche possono dimostrare la conoscenza del debito da parte del contribuente.
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