Sentenza del 03/08/2022 n. 3261 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava un invito al pagamento e una cartella per il contributo unificato (CU) di €6.000 relativo ai motivi aggiunti depositati nel giudizio davanti al TAR (R.G. 1980/18) e sanzioni per €12.000. La ricorrente sosteneva che i motivi aggiunti non ampliavano il thema decidendum rispetto al ricorso principale (si limitavano a riproporre le stesse censure e a impugnare un atto 'confermativo' senza creare autonomo oggetto di controversia), per cui il CU sui motivi aggiunti non è dovuto (richiamando la C-61/14 CE). In subordine contestava la legittimità delle sanzioni, sostenendo che prima dell'entrata in vigore del D.L. 23/2020 la notifica delle sanzioni al difensore non era valida e che le sanzioni dovevano essere notificate separatamente all'obbligato.
La decisione
La Commissione tributaria d'appello ha ritenuto fondato l'appello. Ha rilevato che la documentazione prodotta in primo grado comprendeva il ricorso e i motivi aggiunti, consentendo di verificare che i motivi aggiunti non hanno determinato alcun ampliamento del thema decidendum ma hanno riproposto le medesime censure in relazione a provvedimenti fortemente connessi. Richiamando la giurisprudenza di legittimità e l'orientamento della Corte di Giustizia, la Commissione ha concluso che la pretesa impositiva (contributo unificato sui motivi aggiunti) è infondata e ha annullato l'atto impugnato. Spese compensate.
Norme richiamate
Sentenza Corte di Giustizia UE C-61/14
sentenza resa in data 6/10/2015
Stabilisce che il contributo unificato per motivi aggiunti è dovuto solo se la proposizione di motivi nuovi determina un considerevole ampliamento del thema decidendum; se non vi è ampliamento significativo, il CU non si applica.
D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 6-bis.1
art. 13 comma 6 bis.1 del D.P.R. 115/2002
Prevede la disciplina del contributo unificato per atti giudiziari e motivi aggiunti; interpretato insieme all'art. 43 del Codice del processo amministrativo per valutare l'assoggettamento al CU in caso di motivi aggiunti.
D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, art. 43 (Codice del processo amministrativo)
art. 43 del D.Lgs. 104/2010
Indica regole procedurali e di impugnazione che, combinate con il D.P.R. 115/2002, aiutano a determinare quando i motivi aggiunti costituiscono nuove impugnazioni soggette a contributo.
art. 16 DPR 115/2002 richiamato nel testo
Riguarda sanzioni e modalità di riscossione; il giudice di primo grado aveva ritenuto che le modifiche introdotte dall'art. 29 del D.L. 23/2020 operassero solo per il futuro, ma la decisione d'appello ha risolto la questione annullando l'atto per motivi sostanziali relativi al CU.
Ha modificato aspetti relativi alla notifica e all'irrogazione di sanzioni; nel dibattito processuale è stata sostenuta la prospectività delle modifiche, rilevante per la legittimità delle sanzioni notificate prima dell'entrata in vigore.
Art. 71 (richiamato nel testo)
art. 71 (norma sulle sanzioni richiamata a fini esemplificativi)
Norma che disciplina la misura delle sanzioni (nell'esempio il 200%); la Commissione sottolinea che l'Amministrazione non ha discrezionalità nell'applicarne la misura quando ricorrono i presupposti.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23530 del 27/10/2020
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23530 del 27/10/2020
La Corte di Cassazione ha chiarito che per il processo amministrativo non rileva la distinzione tra motivi propri e impropri, ma occorre verificare se i motivi aggiunti determinano un considerevole ampliamento del thema decidendum; in caso contrario non è dovuto il contributo unificato.
Massime di principio
- Il contributo unificato sui 'motivi aggiunti' è dovuto solo se i motivi aggiunti determinano un considerevole ampliamento del thema decidendum rispetto al ricorso principale; se i motivi ripropongono le stesse censure rispetto ad atti strettamente connessi non scatta il CU.
- Per valutare l'ampliamento occorre esaminare la reale novità dell'oggetto impugnato: se il nuovo atto si limita a confermare il precedente senza creare autonomo oggetto di decisione, i motivi sono da considerare connessi e non soggetti a CU.
- La produzione documentale in primo grado è fondamentale: fogli, copie del ricorso e dei motivi aggiunti devono essere depositati e indicizzati per permettere la verifica del contenuto e della connessione tra atti.
- Sulle sanzioni, prima delle modifiche normative intervenute con il D.L. 23/2020 è opportuno verificare la legittimità della notifica (a difensore vs. al trasgressore) e se è richiesto un atto di contestazione separato; le modifiche legislative possono avere efficacia solo prospettica.
- In pratica difensiva: quando si depositano motivi aggiunti chiarire esplicitamente se introducono nuovi oggetti di decisione o se ripropongono censure già sollevate; allegare sempre i testi degli atti impugnati e motivi originali per evitare contestazioni sulla producibilità.
- Giurisprudenza interna e comunitaria prevalgono nell'interpretazione: va sempre verificato il collegamento di pregiudizialità/dipendenza tra gli atti per stabilire l'assoggettamento al CU.
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