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Sentenza

Sentenza del 03/08/2022 n. 3569 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Art. 32 del d.P.R. 600/73 - Mancata autorizzazione - Illegittimità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della validità dell'accertamento ex art. 32 (d.P.R. 600/73) per presunta mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati bancari; il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per difetto procedimentale

La decisione

Il collegio ha respinto la doglianza: l'assenza della specifica autorizzazione (o della sua esibizione) non invalida automaticamente l'accertamento. Si è richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma dà luogo a una presunzione relativa (i prelevamenti e i versamenti sui conti correnti possono essere imputati ai ricavi) che può essere superata solo con prove concrete; non è sufficiente una mera affermazione di carattere generale e non è possibile invocare l'equità per eludere la presunzione. L'accertamento è dunque stato ritenuto legittimo salvo che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/73

    La norma è applicata come fondamento della presunzione relativa che consente di imputare ai ricavi i movimenti bancari; l'assenza di autorizzazione non comporta di per sé l'annullamento dell'accertamento se non sussiste un concreto pregiudizio procedimentale.

  • art. 32 d.P.R. 633/72

    Richiamato nei riferimenti normativi del provvedimento; interpretazione analoga a quella di cui al titolo principale: uso della presunzione relativa sui movimenti bancari.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. nn. 16784/2009, 18836/2006, 21303/2013, 4829/2015, 6869/2020

    Principio consolidato secondo cui la mancata autorizzazione o la mancata ostensione non inficiano automaticamente la validità dell'accertamento; è necessario dimostrare il concreto pregiudizio procedimentale. La presunzione relativa richiede prova contraria specifica; non è ammissibile il ricorso all'equità per superare la presunzione.

Massime di principio

  • L'assenza formale di autorizzazione per l'accesso ai dati bancari non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio procedimentale per ottenere l'annullamento.
  • Gli estratti conto e i movimenti bancari possono fondare una presunzione relativa di ricavi; tale presunzione può essere superata solo con prove specifiche che dimostrino l'origine lecita e non imponibile delle somme.
  • Non è sufficiente una difesa basata su affermazioni generiche: il contribuente deve fornire documentazione puntuale (contratti, ricevute, dichiarazioni di terzi, riconciliazioni contabili) per ricondurre i movimenti a cause estranee al reddito.
  • Non è possibile chiedere l'applicazione dell'equità per elidere le conseguenze della presunzione bancaria; la valutazione richiede elementi di fatto e di prova concreti.
  • In fase difensiva è consigliabile: richiedere gli atti amministrativi (eventuale autorizzazione), produrre tutta la documentazione probatoria, dimostrare eventuali vizi procedurali effettivi e quantificare il pregiudizio subito.

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