Sentenza del 03/08/2022 n. 3568 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Rimborso - Istanza successiva alla cessazione dell'attività - Applicabilità dell'art. 21 del d.lgs. 546/92 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla determinazione del termine di prescrizione del diritto al rimborso IVA quando l'istanza di rimborso è presentata dopo la cessazione dell'attività. Si è discusso se l'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 (norma che disciplina termini/processi amministrativo-tributari) fosse applicabile al caso, con effetti sul termine entro cui la pretesa tributaria si estingue, oppure se il credito IVA seguisse la prescrizione ordinaria decennale; l'istanza di rimborso è stata valutata come mera condizione per l'avvio del procedimento di rimborso e non come fatto che accorcia la prescrizione.
La decisione
Il collegio ha ritenuto inapplicabile l'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 al termine di prescrizione del credito IVA acquisibile mediante istanza presentata dopo la cessazione dell'attività. Conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 17495/2020), è stato affermato che la prescrizione del credito IVA segue il termine ordinario decennale; l'istanza di rimborso costituisce soltanto il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo e non interrompe né abbrevia la prescrizione del credito.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 546/1992
Dichiarata inapplicabile, nel senso che la norma sui termini/processi non altera il termine di prescrizione del credito IVA conseguente a istanza presentata dopo la cessazione dell'attività
art. 30 d.P.R. 633/1972
Norma di riferimento sul rimborso IVA richiamata come normativa pertinente al diritto al rimborso; il giudice ha valutato il rapporto tra questa disciplina e la prescrizione del credito
Cass. ord. n. 17495/2020
Giurisprudenza di legittimità richiamata per sostenere che la presentazione dell'istanza di rimborso non modifica il termine prescrizionale ordinario del credito IVA, che resta decennale
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di rimborso IVA dopo la cessazione dell'attività va considerata, di norma, come un requisito procedurale per avviare il procedimento amministrativo e non come un atto che interrompe o abbrevia la prescrizione del credito tributario.
- Il termine di prescrizione del diritto al rimborso IVA, salvo diversa disposizione espressa, segue il termine ordinario decennale e non i termini speciali previsti dalle norme sui termini processuali amministrativi (es. art. 21 d.lgs. 546/92), quando l'istanza sia solamente propedeutica al procedimento.
- Per valutare la decorrenza della prescrizione occorre individuare con precisione il momento in cui il diritto al rimborso è maturato (ad es. data del versamento o dell'operazione che dà luogo al credito) e non confondere tale momento con la data di presentazione dell'istanza amministrativa.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e documentare tutti gli atti e i pagamenti che fanno nascere il credito IVA e presentare l'istanza di rimborso tempestivamente; se l'amministrazione non risponde o rifiuta il rimborso, va poi verificato separatamente i termini processuali per proporre ricorso giurisdizionale.
- Prima di intraprendere azioni legali, conviene verificare la giurisprudenza più aggiornata e, se necessario, ottenere consulenza per calcolare correttamente termini di prescrizione e di impugnazione, tenendo conto che la qualificazione dell'istanza come mero presupposto può influenzare i termini applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ago 2022Sentenza del 03/08/2022 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 ago 2022Sentenza del 03/08/2022 n. 2458 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 3 ago 2022Sentenza del 03/08/2022 n. 2477 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 3 ago 2022Sentenza del 03/08/2022 n. 3261 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 3 ago 2022Sentenza del 03/08/2022 n. 3569 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 ago 2022Sentenza del 03/08/2022 n. 24039 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →