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Sentenza

Sentenza del 03/08/2022 n. 3568 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Rimborso - Istanza successiva alla cessazione dell'attività - Applicabilità dell'art. 21 del d.lgs. 546/92 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva sulla determinazione del termine di prescrizione del diritto al rimborso IVA quando l'istanza di rimborso è presentata dopo la cessazione dell'attività. Si è discusso se l'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 (norma che disciplina termini/processi amministrativo-tributari) fosse applicabile al caso, con effetti sul termine entro cui la pretesa tributaria si estingue, oppure se il credito IVA seguisse la prescrizione ordinaria decennale; l'istanza di rimborso è stata valutata come mera condizione per l'avvio del procedimento di rimborso e non come fatto che accorcia la prescrizione.

La decisione

Il collegio ha ritenuto inapplicabile l'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 al termine di prescrizione del credito IVA acquisibile mediante istanza presentata dopo la cessazione dell'attività. Conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 17495/2020), è stato affermato che la prescrizione del credito IVA segue il termine ordinario decennale; l'istanza di rimborso costituisce soltanto il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo e non interrompe né abbrevia la prescrizione del credito.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Dichiarata inapplicabile, nel senso che la norma sui termini/processi non altera il termine di prescrizione del credito IVA conseguente a istanza presentata dopo la cessazione dell'attività

  • art. 30 d.P.R. 633/1972

    Norma di riferimento sul rimborso IVA richiamata come normativa pertinente al diritto al rimborso; il giudice ha valutato il rapporto tra questa disciplina e la prescrizione del credito

  • Cass. ord. n. 17495/2020

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per sostenere che la presentazione dell'istanza di rimborso non modifica il termine prescrizionale ordinario del credito IVA, che resta decennale

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza di rimborso IVA dopo la cessazione dell'attività va considerata, di norma, come un requisito procedurale per avviare il procedimento amministrativo e non come un atto che interrompe o abbrevia la prescrizione del credito tributario.
  • Il termine di prescrizione del diritto al rimborso IVA, salvo diversa disposizione espressa, segue il termine ordinario decennale e non i termini speciali previsti dalle norme sui termini processuali amministrativi (es. art. 21 d.lgs. 546/92), quando l'istanza sia solamente propedeutica al procedimento.
  • Per valutare la decorrenza della prescrizione occorre individuare con precisione il momento in cui il diritto al rimborso è maturato (ad es. data del versamento o dell'operazione che dà luogo al credito) e non confondere tale momento con la data di presentazione dell'istanza amministrativa.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare e documentare tutti gli atti e i pagamenti che fanno nascere il credito IVA e presentare l'istanza di rimborso tempestivamente; se l'amministrazione non risponde o rifiuta il rimborso, va poi verificato separatamente i termini processuali per proporre ricorso giurisdizionale.
  • Prima di intraprendere azioni legali, conviene verificare la giurisprudenza più aggiornata e, se necessario, ottenere consulenza per calcolare correttamente termini di prescrizione e di impugnazione, tenendo conto che la qualificazione dell'istanza come mero presupposto può influenzare i termini applicabili.

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