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Sentenza

Sentenza del 03/08/2022 n. 24039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contenzioso tributario relativo alla qualificazione come bene strumentale di una porzione immobiliare acquistata all'asta (secondo piano, interno 3) e alla deducibilità di quote di ammortamento, interessi passivi e spese di ristrutturazione; l'Ufficio aveva recuperato a tassazione (per l'anno 2010) importi riferiti in parte indistinta a due porzioni immobiliari acquistate contemporaneamente e per le quali erano state svolte opere di ristrutturazione comuni, ritenendo non strumentale la porzione locata a terzi. Il contribuente ha contestato anche vari profili procedurali (nullità per mancanza o illegittimità della delega di firma, carenza di motivazione dell'avviso per relationem, violazioni del diritto di difesa e oneri della prova).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha reputato infondati i motivi relativi alla delega di firma e alla motivazione per relationem, confermando che l'Amministrazione aveva fornito prova della valida delega e che l'avviso, richiamando il verbale di constatazione notificato, soddisfaceva l'obbligo motivazionale. Altri motivi diretti a criticare il merito tributario e l'apprezzamento delle risultanze sono stati dichiarati inammissibili per configurarsi come censure di merito non consentite in Cassazione. Di conseguenza resta ferma la pronuncia di merito del giudice d'appello (C.T.R.) che aveva computato la ripresa a tassazione nella misura del 40% degli elementi contestati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuali contributi unificati previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di funzionario da lui delegato è prescritta come garanzia; in caso di contestazione l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega, che deve indicare il nominativo del delegato per evitare nullità

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56

    L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo motivazionale anche per relationem se il contribuente è stato posto in grado di conoscere il processo verbale (PVC) a fondamento dell'accertamento; il richiamo al PVC non comporta di per sé carenza motivazionale purché il verbale sia stato portato a conoscenza del contribuente

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norme processuali del contenzioso tributario richiamate nel testo: disciplinano aspetti formali e probatori del giudizio tributario; la Corte ha ritenuto che i rilievi di violazione di tali norme fossero infondati o attinenti al merito e quindi inammissibili in Cassazione

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 7 e art. 12, comma 7

    Richiami al diritto di difesa e al principio del contraddittorio: la Corte ha ritenuto che tali diritti non siano stati lesi, dato che gli atti e il PVC erano noti al contribuente e il giudizio ha garantito il contraddittorio

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Principi generali di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha confermato che la motivazione per relationem non viola il principio se il contribuente può conoscere gli elementi essenziali dell'accertamento

  • Codice Civile

    art. 2697 (onere della prova): la Corte ha ribadito che l'onere della prova circa la legittimità della delega grava sull'Amministrazione quando la sottoscrizione è contestata; art. 2729 (presunzioni) è stato richiamato in relazione agli oneri probatori non superati dal ricorrente

Massime di principio

  • La sottoscrizione dell'avviso di accertamento è requisito fondamentale: se contestata, spetta all'Amministrazione fornire la prova della delega valida e nominativa; deleghe prive del nominativo del delegato rischiano la nullità dell'atto.
  • La motivazione dell'avviso per relationem è valida se il verbale di constatazione (PVC) è stato regolarmente notificato o conosciuto dal contribuente; in tal caso l'Ufficio non è obbligato a riportare nel dettaglio nel proprio avviso tutte le prove contenute nel PVC.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare apprezzamenti sul merito della causa se il giudice di merito ha motivato congruamente: le censure che consistono in critica delle risultanze di fatto sono inammissibili.
  • Quando due porzioni immobiliari sono acquistate insieme e su entrambe gravano lavori o oneri comuni, l'Amministrazione può dover effettuare una ripartizione/percentuale di ricaduta fiscale (nel caso è stata accettata una ripresa a tassazione nella misura percentuale riconosciuta dalla C.T.R.).
  • La locazione parziale dell'immobile a terzi può compromettere la qualificazione dell'immobile come strumentale per l'attività professionale del proprietario: la non strumentalità comporta la non deducibilità di ammortamenti e spese connesse.

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